Le agevolazioni fiscali di cui all`art.8, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni ed integrazioni (credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate) si applicano, con riferimento all`acquisto di singoli beni agevolabili, anche nell`ipotesi di affitto di azienda o ramo d`azienda di cui tali beni costituiscono beni strumentali.
Queste le precisazioni fornite dall`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 aprile 2003, n.98/E.
In sostanza, l`affitto d`azienda o di ramo d`azienda non comporta la decadenza automatica dalle agevolazioni, in relazione ai singoli beni (mobili o immobili) acquistati, anche se la normativa prevede espressamente che i beni debbano essere utilizzati direttamente dall`imprenditore che effettua l`investimento. Ciò in quanto tali beni continuano a far parte di un complesso organizzato idoneo a costituire un`autonoma struttura produttiva.
La Risoluzione conferma, inoltre, l`inapplicabilità dei benefici relativamente all`acquisto di immobili strumentali destinati ad essere locati da parte di una società di gestione immobiliare.
3903-Risoluzione 29 aprile 2003, n.98-E.pdfApri