La Commissione europea ha provveduto, con la Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 1422, ad adottare una nuova definizione delle “piccole e medie imprese”” (PMI) da utilizzarsi nelle politiche comunitarie, che tenderà a sostituire quella attualmente vigente nell`ambito del diritto comunitario, contenuta nella Raccomandazione 96/280/CE del 1996.
I nuovi parametri dimensionali (numero di dipendenti, fatturato e totale di bilancio annuo) sono stati riformulati al fine di tenere conto del fattore inflazionistico e dell`incremento di produttività registratosi dal 1996 ad oggi e in ogni caso, una volta recepiti, sostituiranno quelli attuali a partire dal 1° gennaio 2005.
In particolare, nella nuova definizione è stato confermato il parametro attuale riferito al numero dei dipendenti, mentre sono stati innalzati quelli relativi sia al fatturato che al totale di bilancio annuo. Ulteriore novità riguarda, poi, l`introduzione delle “micro-imprese””, non incluse nella precedente Raccomandazione del 1996. Applicando i nuovi parametri vengono, quindi, definite:
§ Medie imprese quelle che presentano un numero di dipendenti inferiore a 250, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro;
§ Piccole imprese quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a 50, un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
§ Micro imprese quelle con numero di dipendenti inferiore a 10 e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
Tali soglie (occupazionali e finanziarie), stabilite a livello comunitario, rappresentano comunque dei limiti massimi a cui gli Stati membri possono derogare con valori più bassi, in maniera da orientare gli interventi verso determinate categorie di imprese.
Stante quanto stabilito dalla citata Raccomandazione 1422 CE, i dati impiegati per calcolare il numero dei dipendenti, il fatturato (che non deve comprendere l`IVA o le altre imposte indirette) ed il totale di bilancio sono quelli riguardanti l`ultimo esercizio contabile chiuso e devono essere calcolati su base annua. Inoltre, gli stessi devono essere presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti, mentre per un`impresa di nuova costituzione (i cui conti non sono stati ancora chiusi) devono essere stimati, in buona fede, ad esercizio in corso.
Il superamento delle soglie per due esercizi consecutivi comporta la perdita della qualifica dimensionale e l`eventuale accesso ad una nuova e diversa classe dimensionale.
Per completezza si propone il seguente schema sintetico che raffronta la definizione contenuta nella Raccomandazione 280 CE del 1996, attualmente in vigore, con quella nuova che, come detto, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005.
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Parametri
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Micro-Impresa
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Piccola impresa
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Media Impresa
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Dal 2005
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Attuale
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Dal 2005
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Attuale
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Dal 2005
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Attuale
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Addetti effettivi (1)
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Inferiore a 10
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(non definita)
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Inferiore a 50
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Inferiore a 50
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Inferiore a 250
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Inferiore a 250
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Fatturato annuo
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Non superiori a 2 MLN di euro
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(non definita)
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Non superiori a 10 MLN di euro
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Non superiore a 7 MLN di euro
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Non superiore a 50 MLN di euro
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Non superiore a 40 MLN di euro
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(oppure) Totale di bilancio annuo
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Non superiore a 5 MLN di euro
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Non superiore a 43 MLN di euro
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Non superiore a 27 MLN di euro
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(1) Corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ossia al numero di persone che, durante l`anno, hanno lavorato nell`impresa, o per conto della stessa, a tempo pieno. I dipendenti che non hanno lavorato per l`intero anno, oppure quelli a tempo parziale o gli stagionali, devono essere contabilizzati in frazioni di ULA.
Si sottolinea, infine, che a partire dal 1° gennaio 2005, i nuovi parametri dimensionali, così come verranno recepiti nel nostro ordinamento, troveranno attuazione, tra l`altro, con riferimento anche a quelle agevolazioni previste da leggi nazionali che rinviano, per le relative modalità applicative, alla Raccomandazione europea del 1996 (si tratta, ad esempio, del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, previsto dall`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni).
3905-Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 1422.pdfApri