Con la Risoluzione n.136/E del 23 giugno 2003, l`Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento ai fini IVA delle somme corrisposte dalla stazione appaltante all`impresa esecutrice, nell`ambito di contratti d`appalto di lavori pubblici, in seguito all`applicazione del sistema di adeguamento del corrispettivo denominato «prezzo chiuso» (art.26, comma 4 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n.109/1994).
L`applicazione di tale istituto consente l`aggiornamento del prezzo secondo criteri oggettivi, ossia in via automatica, con cadenze temporali e nella misura percentuale prefissate dalla Legge 109/1994, al fine di adeguare e rapportare il corrispettivo dovuto dall`appaltante all`aumento di valore della prestazione dell`opera o del servizio, conseguente al decorso del tempo.
Ciò implica che le somme corrisposte dall`appaltante per il «prezzo chiuso» siano dipendenti da eventi di carattere “fisiologico”” , ossia legati alla durata dei lavori da eseguire, e non invece da circostanze “patologiche””, come, in genere, gli inadempimenti degli obblighi contrattualmente previsti.
Sulla base di tali considerazioni, l`Agenzia ha ritenuto opportuno chiarire che tali somme configurino parte del corrispettivo complessivo contrattualmente stabilito per l`esecuzione dell`opera e, come tali, soggette all`Imposta sul Valore Aggiunto.
Non può quindi trovare applicazione l`art.15, comma 1, n.1 del DPR 633/1972 che dispone l`esclusione dal computo della base imponibile IVA esclusivamente delle somme dovute a titolo di risarcimento, per ritardi o altre irregolarità nell`adempimento degli obblighi contrattuali.
A medesime conclusioni si giunge anche con riferimento all`istituto della «revisione del prezzo», regolato dall`art.1664 del Codice Civile che, nell`ambito più generale della definizione civilistica dei contratti d`appalto, risponde anch`esso alla finalità di consentire il riequilibrio tra le prestazioni rese dall`appaltatore e dal committente.
3918-Risoluzione n.136-E del 23 giugno 2003.pdfApri