Per essere ammesse alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di opere, servizi e forniture, le imprese non devono aver commesso violazioni di obblighi tributari, contestate dall’Amministrazione finanziaria mediante atti divenuti definitivi. Al fine di attestare la “regolarità fiscale” delle imprese partecipanti, gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate possono rilasciare, su richiesta della Stazione appaltante, la certificazione dei “carichi pendenti” utilizzando il Modello già approvato con il Provvedimento ministeriale del 25 giugno 2001.
Questi i chiarimenti contenuti nella Circolare n.34/E del 25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri Uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
In particolare, l’art.38, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/2006 prevede che i soggetti che abbiano commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, definitivamente accertate, sono esclusi:
– dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
– dall’affidamento dei relativi subappalti;
– dalla stipula dei relativi contratti.
A tal fine, è la stessa impresa interessata che deve attestare la propria “regolarità fiscale”, presentando alla Stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 (art.38, comma 2, D.Lgs. 163/2006).
Nella successiva fase di controllo sulla veridicità di tale autocertificazione, la Stazione appaltante può quindi richiedere all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, il rilascio dell’attestazione della regolarità fiscale di quest’ultima.
Al riguardo, con la citata Circolare n.34/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli Uffici locali possono certificare la regolarità fiscale dell’impresa quando, alternativamente:
– nei confronti della stessa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti che si sono resi oramai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato,
– in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione agevolata.
A tal fine, i medesimi Uffici possono utilizzare il Modello di certificazione dei “carichi pendenti”, già approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, che pertanto resta valido anche dopo l’entrata in vigore del “Codice dei contratti pubblici” (di cui al D.Lgs. 163/2006).
In conformità a tale provvedimento, inoltre, gli Uffici dovranno indicare separatamente, nel certificato, anche le violazioni tributarie che non risultano ancora definitivamente accertate, al fine di fornire alla Stazione appaltante richiedente tutte le informazioni utili alle verifiche.
3922-CM n.34-E-07ALL1.pdfApri