Le copie di atti o documenti dichiarate, dai notai o dai pubblici ufficiali, conformi all`originale sono soggette all`imposta di bollo, indipendentemente dal trattamento stabilito per l`atto o per il documento originale.
Così si è espressa l`Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 20 ottobre 2003, n. 197/E, in risposta ad un`istanza di interpello, riguardante nello specifico il trattamento, ai fini dell`imposta di bollo, delle domande di iscrizione nel registro delle imprese e delle copie autentiche degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.
In particolare, al di là del caso specifico oggetto dell`istanza, il pronunciamento ministeriale appare di particolare rilievo anche in materia di imposta di bollo su atti e contratti relativi ad appalti di opere pubbliche, in quanto chiarisce che, ai fini dell`imposta di bollo, la presentazione di una copia conforme di una atto costituisce autonomo presupposto impositivo rispetto al documento originale, per cui risulta assoggettabile all`imposta, salvo eventuali specifiche esenzioni previste dalla legge, a prescindere dal trattamento tributario stabilito per l`originale.
Ciò, ai sensi della nota 1, all`art.1, della Tariffa, allegata al D.P.R. 642/1972, nella quale è, appunto, stabilito che “Per le copie dichiarate conformi, l`imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l`originale””.
3946-Risoluzione 20 ottobre 2003, n. 197-E.pdfApri