Le nuove disposizioni in materia di plusvalenze esenti (art. 88, dello Schema IRES), previste con l`entrata in vigore della nuova Imposta sulle Società, dovrebbero applicarsi, in ogni caso, anche per le imprese di costruzioni.
Questa una delle condizioni poste al Governo nella proposta di parere, depositata in Commissione Finanze della Camera, che contiene le osservazioni in ordine delle rettifiche da apportare allo Schema di Decreto Legislativo che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004.
In particolare, la disposizione che prevede l`esclusione dall`imposta sul reddito delle plusvalenze realizzate in relazione ad azioni o quote di partecipazione in società che esercitano attività commerciale, si applicherebbe, come auspicato dall`ANCE, anche qualora trattasi di azioni o quote di imprese il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili destinati alla vendita (cd beni merce).
Lo schema normativo attualmente prevede, infatti, che, senza possibilità di prova contraria, si presuma la non commercialità dell`attività dell`impresa, nell`ipotesi in cui il patrimonio della stessa sia investito prevalentemente in beni immobili.
Nello stesso parere, con riferimento alla disciplina sul contrasto all`utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (art. 99 dello Schema IRES), la Commissione ha chiesto al Governo di escludere dagli interessi passivi indeducibili quelli relativi a finanziamenti la cui remunerazione confluisca sul reddito imponibile, ai fini delle imposte personali, del socio qualificato, anche se tale reddito è assoggettato a tassazione in Stati UE.
Allo stesso modo, viene richiesto di chiarire la portata dell`esimente, secondo cui la società finanziata può dimostrare che il finanziamento è compatibile con le proprie capacità di credito.
Viene, invece, sostanzialmente confermata la struttura dell`art. 99 che prevede la indeducibilità della remunerazione dei finanziamenti, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato (partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 10%), qualora questi eccedano di oltre quattro volte la quota di patrimonio netto contabile sottoscritto dal socio stesso.
Per completezza, si ricorda che lo Schema di Decreto Legislativo IRES, per l`entrata in vigore, deve essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell`anno.
3952-proposta di parere.pdfApri