L`art.22-bis del Disegno di Legge Finanziaria 2004 (4489-A A/C) prevede l`istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l`edilizia a canone speciale.
Il Fondo sarà utilizzato per l`attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, da locare a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti, il cui reddito familiare annuo complessivo non sia superiore a quello stabilito dalle regioni.
Il Fondo è ripartito annualmente tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, tenendo conto:
a) della popolazione residente;
b) del reddito pro capite;
c) dell`incidenza delle situazioni di disagio che coinvolgono particolari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.
L`attuazione dei programmi è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune interessato di una specifica convenzione.
A tal fine sono previste agevolazioni fiscali sia per i soggetti attuatori degli interventi sia a favore dei soggetti che effettuano l`investimento per la locazione.
In particolare:
1. per i soggetti attuatori, sono previste agevolazioni fiscali (che verranno successivamente definite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze), in relazione tra l`altro ai seguenti costi:
– oneri per la progettazione, la direzione dei lavori e la sicurezza dei cantieri;
– contributo concessorio;
– oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dell`attuatore;
– oneri relativi ai successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
A tal fine, il decreto attuativo potrebbe ricalcare le stesse agevolazioni previste dalla “Tremonti-bis“ (di cui agli artt.4-5 della Legge 383/2001 che prevedono la detassazione del 50% degli investimenti realizzati).
2. per i soggetti locatori, il decreto attuativo individuerà la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale concorreranno alla determinazione della base imponibile degli stessi percettori.
I comuni, inoltre, possono stabilire facoltativamente nell`ambito delle convenzioni:
– la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l`esenzione dai contributi stessi, a favore del proprietario dell`area che richiede il permesso di costruire;
– la riduzione dell`aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall`imprenditore.
Le unità abitative realizzate o recuperate devono essere:
– di superficie complessiva non superiore a 100 metri quadrati;
– vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione, e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni con successivi rinnovi biennali, esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali.
La misura del canone annuo non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell`alloggio locato.
La dotazione finanziaria destinata al Fondo è attualmente pari a:
– 5 milioni di euro per il 2004;
– 5 milioni di euro per il 2005;
– 10 milioni di euro per l`anno 2006.