Sul Supplemento Ordinario n. 190 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2003, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che introduce la nuova imposta sul reddito delle società (IRES).
Dopo i quindici giorni ordinari di vacatio legis, il Decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
Questi i principi cardine della nuova imposta:
– la riduzione al33% dell`aliquota dell`imposta sul reddito sulle società (l`aliquota IRPEG è attualmente fissata al 34%);
– l`abolizione della Dual Income Tax (DIT – D.Lgs. 466/1997), che, attraverso l`applicazione di un`aliquota ridotta (19%), premia il reinvestimento degli utili;
– l`esenzione da tassazione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società sia di persone (escluse le società semplici ed equiparate) che di capitali (nuovo regime della c.d. «participation exemption»). Ciò a condizione che le partecipazioni siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni finanziarie”” e siano possedute da almeno un anno;
– l`esclusione da imposizione del 95% degli utili distribuiti da società di capitali ed Enti sia commerciali che non commerciali, quando a percepirli è un soggetto IRES. Per gli utili relativi ad azioni qualificate, percepiti da persone fisiche, è prevista la tassazione solo sul 40% degli stessi. Nello stesso ambito, ossia sempre per gli utili percepiti da persone fisiche, relativi però ad azioni non qualificate, si applica l`imposta sostitutiva del 12,50%;
– l`indeducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati (ossia che detengono almeno il 25% del capitale sociale, questa è una novità rispetto al testo originario che prevedeva il 10%), quando tali finanziamenti eccedono un rapporto fissato nella misura di 4 a 1 (5 a 1 per il 2004) rispetto alla quota di patrimonio netto imputabile al socio (regime della c.d. «thin capitalization»);
– l`opzione per il “regime di trasparenza fiscale delle società di persone””. In particolare, le società di capitali hanno la possibilità di imputare il proprio reddito complessivo a ciascun socio, indipendentemente dall`effettiva percezione e proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili;
– la tassazione e la deduzione degli interessi di mora, secondo il principio di cassa. In particolare, gli interessi di mora andranno assoggettati a tassazione unicamente per l`importo effettivamente percepito e, in caso di incassi inferiori a quelli originariamente iscritti a credito, la tassazione avverrà al netto delle perdite.
Con riferimento al nuovo istituto della «participation exemption», la Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo precisa quanto segue: condizione di applicabilità dell`esenzione dalla tassazione per le plusvalenze è che la società partecipata eserciti un`attività commerciale. Al riguardo viene stabilita una presunzione assoluta, secondo la quale il citato requisito viene meno, laddove il valore del patrimonio della società partecipata sia investito prevalentemente in beni immobili, diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell`esercizio d`impresa e dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l`attività dell`impresa.
In sostanza, viene confermato il regime dell`esenzione dalla tassazione per le plusvalenze connesse a partecipazioni in imprese di costruzioni.
Nelle prossime settimane, l`ANCE provvederà ad emanare specifiche circolari sui nuovi istituti introdotti dall`IRES, di particolare interesse per le imprese associate.
3955-Relazione accompagnamento al Decreto Legislativo.pdfApri
3955-Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.pdfApri