L`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 12 marzo 2004 n.37/E, ha fornito ulteriori istruzioni sul Concordato preventivo biennale (art.33, D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003) a ridosso della scadenza del termine di adesione, fissato (salvo proroga o riapertura) al 16 marzo 2004.
In particolare, per le imprese edili, l`Agenzia conferma che devono essere considerati gli incrementi di rimanenze finali (di cui agli artt.92-93 del nuovo TUIR – DPR 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003), al fine di determinare:
Ø sia il limite minimo dei ricavi (5.164.569 euro) per essere ammessi al Concordato;
Ø sia i ricavi del 2001, da prendere a base per il calcolo dei ricavi minimi concordati 2003 e 2004.
Più in generale viene, tra l`altro, precisato che:
– per determinare i redditi relativi al 2001, 2003 e 2004 non si deve tener conto dell`agevolazione “Tremonti bis“ (artt.4-5, legge 383/2001);
– non possono accedere al Concordato i contribuenti che nel 2001 abbiano indicato un codice attività errato, pur continuando a svolgere nel 2003 la stessa attività esercitata nel 2001. Sono comunque fatti i salvi i casi in cui i diversi codici attività siano compresi nel medesimo Studio di Settore;
– il contribuente che abbia omesso di comunicare i dati utili ai fini dell`applicazione degli Studi di Settore per il periodo d`imposta 2001 non può aderire al Concordato, anche se per il medesimo periodo sia risultato congruo al valore indicato da GE.RI.CO.;
– per poter accedere al Concordato, il contribuente che nel 2001 era soggetto ai parametri deve verificare la propria posizione di congruità rispetto a questi ultimi, anche se per i periodi d`imposta successivi sia stato approvato il relativo Studio di Settore (es. impresa edile con ricavi superiori a 1.032.913,8 euro).
3989-Risoluzione 12 marzo 2004 n.37-E.pdfApri