La Corte Costituzionale, con due recenti Sentenze depositate entrambe il 28 novembre 2003, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni tributarie, in particolare in materia di ICI e di IRPEF, riguardanti gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1089/1939 (ora D.Lgs. 490/1999).
Nello specifico, con la Sentenza n. 345/2003, la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni dell`art.2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16 (convertito con modificazioni dalla legge 75/1993) nella parte in cui limitano i criteri agevolativi, per la determinazione della base imponibile ai fini dell`ICI, ai soli immobili di interesse storico o artistico posseduti da privati (di cui all`art.3 della legge 1089/1939, trasfuso nell`art.6 del D.Lgs. 490/1999) e non anche ai fabbricati vincolati appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro (di cui all`art.4 della stessa legge, ora art. 5 del D.Lgs. 490 del 1999).
In particolare, infatti, il citato art.2, comma 5, del D.L. 16/1993, nel fissare la base imponibile agevolata ai fini dell`ICI come la minore tra le tariffe d`estimo previste per le abitazioni della zona censuaria dove è situato il fabbricato (su cui va, poi, applicato il moltiplicatore pari a 100), fa esclusivo riferimento all`art.3 della legge 1089/1939, ossia agli immobili di interesse storico o artistico posseduti da “privati proprietari””.
In tal modo, restano esclusi dall`agevolazione quei fabbricati che, seppure riconosciuti di interesse storico o artistico, non appartengono a privati bensì ad enti pubblici o a persone giuridiche senza finalità di lucro, menzionati nell`art.4 della citata legge 1089/1939 (ora art.5 del D.Lgs. 490/1999). Per tali immobili, quindi, si rendono applicabili le ordinarie “regole”” di determinazione della base imponibile ai fini dell`ICI, per cui la stessa è costituita dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente pari a 100 (art.5, D.Lgs. 504/1992).
Tale esclusione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, che ha ritenuto manifestamente irragionevole la distinzione, basata sulla natura del soggetto proprietario, che la norma opera per differenziare i beni agevolati da quelli esclusi. Il beneficio fiscale, infatti, ha un fondamento oggettivo legato alla peculiarità del regime giuridico dei fabbricati di interesse storico o artistico, in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta.
Con la successiva Sentenza n. 346/2003, la Corte Costituzionale si è, poi, pronunciata sul criterio di determinazione, ai fini dell`IRPEF, del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico concessi in locazione.
Tale sentenza, conformemente ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ma in senso contrario a quanto affermato più volte dall`Amministrazione finanziaria, ritiene legittimo applicare, anche agli immobili vincolati concessi in locazione, l`agevolazione disposta dall`art.11, comma 2, della legge 413/1991, che prevede che il reddito imponibile ai fini IRPEF per i fabbricati vincolati, sia «in ogni caso» costituito dalla minore tra le tariffe d`estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l`immobile.
Ciò, come detto, contrasta con l`orientamento dell`Amministrazione finanziaria che, tra l`altro con la Circolare 6 marzo 2001, n. 22/E, ha precisato l`applicabilità del beneficio ai soli fabbricati vincolati non locati. Per quelli concessi in locazione, invece, la stessa Amministrazione ha sempre ritenuto applicabile il criterio generale dettato dall`art.34, comma 4-bis, del TUIR (DPR 917/1986), per cui il reddito da assumere, ai fini dell`IRPEF, deve essere pari al maggiore tra il canone risultante dal contratto, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria per le spese, ed il reddito catastale.
Si fa presente, comunque, che, sin dal 2002, nell`ambito delle istruzioni al Modello Unico, il Ministero dell`Economia e delle Finanze ha precisato, per la prima volta, che “gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale nè all`applicazione di sanzioni””, nel caso in cui il titolare di un diritto reale su un immobile riconosciuto di interesse storico o artistico, concesso in locazione, indichi in dichiarazione la rendita catastale (cfr., al riguardo, anche la Circolare ministeriale 20 giugno 2002, n. 55/E).
La Corte Costituzionale va, inoltre, a confermare pienamente quanto espresso dalla Cassazione che, con diverse sentenze succedutesi nel tempo (tra cui la n. 2442 del 18 marzo 1999 e la n. 9945 del 28 luglio 2000), si è pronunciata nel senso di applicare il criterio sopra esposto a tutti gli immobili di interesse storico, artistico o archeologico a prescindere dal fatto che gli stessi siano o meno concessi in locazione. Ciò perchè lo stesso art.11, comma 2, della L.413/1991, nel dettare il criterio agevolativo per la determinazione del reddito, stabilisce che lo stesso debba «in ogni caso» applicarsi ai fabbricati di interesse storico-artistico, senza esplicitare alcuna limitazione.
La stessa Corte Costituzionale ha, comunque, sottolineato l`opportunità di una nuova disciplina della materia che sia in grado, tra l`altro, di armonizzare le disposizioni agevolative di cui sopra, dettate esplicitamente per gli immobili di interesse storico o artistico, con quelle stabilite dalla legge 431/1998, che prevede, nel caso di contratti di locazione a canone assistito riguardanti in generale le abitazioni (quindi anche gli immobili vincolati), la determinazione agevolata del reddito imponibile IRPEF mediante il riferimento al canone ridotto del 45% (anzichè del 15%).
Schematizzando, questi i principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle due recenti Sentenze:
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Immobili di interesse storico o artistico
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la base imponibile è costituita dalla minore tra le tariffe d`estimo previste per le abitazioni della zona censuaria dove è situato il fabbricato sia per gli immobili vincolati posseduti da privati che per quelli di proprietà dei enti pubblici o di persone giuridiche private senza finalità di lucro (Sent. 345/2003)
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la base imponibile va assunta in misura pari alla minore tra le tariffe d`estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l`immobile anche se il fabbricato vincolato sia concesso in locazione (Sent. 346/2003)
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