Con la Risoluzione n. 110/E del 15 maggio 2003, l`Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l`ambito applicativo dell`IVA relativamente ad un contributo finanziario erogato da parte di un Ente locale per la realizzazione di opere di costruzione, rifacimento e completamento di impianti sportivi (nello specifico, campi di calcio), insistenti su aree destinate ad uso sportivo e di proprietà dell`Ente medesimo.
Con riferimento al caso di specie, l`Agenzia delle Entrate ribadisce (cfr. Risoluzione n.363977 del 20 aprile 1979 e Risoluzione n.385/E del 27 dicembre 2002) che l`erogazione di tale contributo rientri nell`ambito applicativo dell`imposta suddetta, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto che lega l`Ente erogante alle associazioni sportive dilettantistiche alle quali è affidata l`esecuzione delle opere tramite la stipula di varie convenzioni, accertando innanzitutto la sussistenza dei presupposti impositivi dell`operazione stessa ai fini IVA.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, non v`è dubbio che le associazioni sportive rientrino tra i soggetti di cui all`art.4, comma 4, del DPR 633/1972, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali, ma per i quali si considerano comunque effettuate nell`esercizio dell`attività d`impresa, pertanto imponibili agli effetti dell`IVA, le prestazioni di servizi fatte nell`esercizio dell`attività commerciale.
Ed è pacifico inoltre che, sulla base delle convenzioni suddette, il rapporto in questione configura una prestazione di servizi imponibile all`IVA ai sensi dell` art.3, comma 1, del DPR 633/1972, in virtù del fatto che le parti si obbligano reciprocamente ad una serie di adempimenti: a fronte, infatti, dell`obbligo delle associazioni sportive di espletare una gara d`appalto e di stipulare relativo contratto con l`impresa esecutrice delle opere oggetto di convenzione, l`Amministrazione locale si impegna ad erogare il contributo, vero e proprio compenso pari al controvalore del servizio reso.
Diversamente, qualora il contributo fosse stato erogato a fondo perduto, a prescindere dall`operazione oggetto della prestazione, quest`ultima avrebbe dovuto considerarsi esclusa dal campo d`applicazione d`imposta (cfr. Risoluzione n.363292 del 16 gennaio 1978).
Ai fini della determinazione dell`aliquota applicabile al contributo in argomento, l`Amministrazione finanziaria esclude che si possano rintracciare gli estremi di un contratto d`appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (ex art.4 della Legge 847/1964) per il quale avrebbe trovato applicazione il disposto del n.127-septies, Parte III della Tabella A, allegata al Testo Unico dell`IVA, nella misura ridotta del 10%. Trattasi invece di una più generica obbligazione di fare alla quale applicare l`aliquota IVA ordinaria al 20%, tralasciando qualsiasi considerazione sulla natura degli immobili da realizzare.
Per completezza espositiva, si ricorda però che, con la Risoluzione n.157/E del 12 ottobre 2001, l`Amministrazione finanziaria, in relazione ad un intervento di costruzione e ristrutturazione di un impianto sportivo di quartiere di proprietà di un Comune, ha precisato che questo rientra tra le opere di urbanizzazione secondaria, qualora sia destinato ad un uso pubblico, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non riservato esclusivamente, o prevalentemente, a particolari categorie di soggetti (es.: iscritti a società sportive o dipendenti comunali).
Nell`ipotesi di contratto d`appalto (nel caso di specie, stipulato tra l`associazione sportiva e l`impresa esecutrice i lavori), si applica pertanto l`aliquota IVA del 10% per i lavori di costruzione ex novo dell`impianto sportivo, allorchè rientrante tra le opere di urbanizzazione secondaria (n.127-quinquies e 127-septies, Parte III della Tabella A, allegata al DPR 633/1972), ed ancora l`aliquota IVA al 10% per i lavori inerenti la ristrutturazione, a condizione che tali lavori rientrino tra quelli di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica di cui all`art.3, lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (n.127-quaterdecies, Parte III della Tabella A, allegata al DPR 633/1972). Nell`ipotesi di interventi di semplice manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi impianti, invece, l`aliquota IVA applicabile è sempre quella ordinaria al 20%.
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