Con la Circolare 3 marzo 2004 n.9/E, l`Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti e le necessarie istruzioni operative sulla disciplina recata dall`art.10 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.326, in merito all`attestazione da parte dell`Amministrazione finanziaria dei crediti tributari.
Dal 2° ottobre 2003, secondo quanto dispone il citato art.10, l`Agenzia, su richiesta dei creditori d`imposta, intestatari del conto fiscale, può attestare la certezza e la liquidità del credito vantato dal contribuente, nonchè la data indicativa di erogazione del rimborso dello stesso.
A tal proposito, viene precisato che:
– il conto fiscale che, istituito con Regolamento 28 dicembre 1993, n. 567, dal 1° gennaio 1994, può essere aperto da tutti i contribuenti titolari di partita IVA presso il competente Concessionario del servizio della riscossione, ai fini del rilascio dell`attestazione dei crediti tributari deve necessariamente risultare aperto alla data di presentazione della richiesta, a nulla rilevando l`eventuale successiva chiusura del conto stesso o trasferimento del contribuente presso altro concessionario;
– possono formare oggetto di attestazione i crediti sorti dal 1° gennaio 1994 relativi a:
· IRPEF,
· IRPEG (dal 1° gennaio 2004, anche IRES),
· ILOR,
· IVA
· Imposte sostitutive,
· Ritenute alla fonte,
ed importi da rimborsare secondo modalità diverse (ovvero fuori dalla gestione del conto fiscale), relativi a:
· Imposta di registro,
· Imposta sulle donazioni e successioni,
· Imposte ipotecarie e catastali,
· Imposta sulle assicurazioni,
· Imposta di bollo;
– il titolo rilasciato dall`Amministrazione deve attestare la certezza e la liquidità del credito vantato dal contribuente, intendendosi civilisticamente per tali:
· l`individuazione del titolare (persona del creditore) e dell`oggetto del credito attestato (ai fini della certezza del credito),
· l`ammontare determinato o determinabile del credito (ai fini della liquidità dello stesso);
– il diritto al credito, comunque, non può essere esercitato immediatamente dal contribuente, poichè, stante quanto previsto dall`art.10 del D.L. 269/2003, l`attestazione non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione. Sembra, pertanto, esclusa la possibilità di utilizzo dell`istituto della compensazione legale di cui all`art.1243, primo comma, del codice civile.
3998-Circolare 3 marzo 2004 n.9-E.pdfApri