Non decade dal credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (di cui all`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni) l`impresa che non abbia potuto rispettare il termine per l`avvio degli investimenti (fissato, a pena di decadenza, nei sei mesi successivi alla presentazione dell`istanza di ammissione al beneficio) non per volontà propria, ma a causa dei tempi necessari per ottenere i provvedimenti amministrativi di autorizzazione all`investimento.
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.62/E del 9 aprile 2004,relativamente ad un progetto di investimento volto alla messa in produzione di un giacimento petrolifero, per il quale l`impresa beneficiaria è in attesa delle necessarie autorizzazioni degli Enti pubblici competenti.
Al di là del caso specifico oggetto della Risoluzione, l`orientamento ministeriale si ritiene importante perchè sembra potersi applicare anche nell`ipotesi in cui l`investimento consista nella realizzazione di immobili strumentali agevolati, per la quale è comunque necessario il rilascio degli specifici provvedimenti urbanistici autorizzativi (Permesso di costruire, Dia).
In particolare, per quanto riguarda il termine semestrale per l`avvio degli investimenti (stabilito dall`art.8, comma 1-bis, L.388/2000 e successive modificazioni), l`Agenzia ha precisato che:
1) se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata prima dell`invio dell`istanza di ammissione al credito d`imposta, l`investimento dovrà essere avviato entro sei mesi decorrenti dal momento in cui il provvedimento amministrativo è stato notificato ovvero si è avuta notizia dello stesso;
2) se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata dopo la data di invio dell`istanza di ammissione al beneficio, il termine semestrale previsto per l`avvio dell`investimento (comunque decorrente dalla data di inoltro dell`istanza) potrà ritenersi sospeso per il periodo compreso tra la data di richiesta del provvedimento e quella di notifica dello stesso.
Al riguardo, si ricorda che, quantomeno nell`ipotesi di permesso di costruire, è prevista espressamente la notifica del rilascio del provvedimento.
Allo stesso modo, l`Agenzia ha ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari al rilascio dei provvedimenti autorizzativi anche ai fini del rispetto dei limiti minimi di realizzazione degli investimenti agevolati, pari al 20% per il primo anno, al 60% per il secondo anno ed al 100% per il terzo (art.62, comma 1, lett. f, legge 289/2002).
Non decadono quindi dal beneficio fiscale le imprese che, per ciascun periodo d`imposta eventualmente “prorogato”” tenendo conto del lasso temporale necessario al rilascio delle autorizzazioni, rispettino le relative percentuali minime di realizzazione degli investimenti stabilite dalla norma.
4000- Risoluzione n.62-E del 9 aprile 2004.pdfApri