Sono escluse da IVA le somme addebitate, a titolo di penale, dal committente al prestatore di servizi a seguito del ritardo nella consegna dell`opera oggetto del contratto.
Così ha precisato l`Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione n.64/E del 23 aprile 2004, in risposta ad un`istanza di interpello, relativamente all`applicazione della penale, prevista a livello contrattuale dalle parti interessate, per ritardata consegna di un progetto.
Richiamando il predominante orientamento della dottrina, l`Agenzia ha, infatti, chiarito che la clausola penale ha, in generale, la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente e di risarcire il danno subito dalla controparte contrattuale.
Le somme corrisposte a titolo di penale, per violazione di obblighi contrattuali, non costituiscono, quindi, il corrispettivo della prestazione di un servizio o della cessione di un bene (assoggettato ad IVA, ai sensi dell`art.1 del D.P.R. 633/1972), ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria e, come tali, sono escluse dall`ambito di applicazione dell`imposta, così come tra l`altro previsto esplicitamente dall`art.15, comma 1, n.1 del D.P.R. 633/1972.
Al di là del caso specifico oggetto della Risoluzione, la pronuncia ministeriale si ritiene importante perchè applicabile anche alle eventuali somme addebitate alle imprese, a titolo di penale, per ritardata esecuzione delle opere oggetto di contratti di appalto di lavori pubblici e privati.
Anche in tal caso, quindi, l`eventuale importo addebitato all`impresa appaltatrice a titolo di penale deve considerarsi non assoggettabile ad IVA, ai sensi del citato art.15 del D.P.R. 633/1972.
4001-Risoluzione n.64-E del 23 aprile 2004.pdfApri