La Corte di Cassazione, con la Sentenza 23 aprile 2004, n. 7816, riafferma il principio secondo il quale il diritto alla detrazione (art. 19 del DPR 633/1972) e all`eventuale rimborso dell`IVA (art. 30 del DPR 633/1972) prescinde dall`utilizzo diretto nell`attività d`impresa del bene strumentale acquistato.
In particolare viene confermato che tale diritto è comunque riconosciuto al soggetto passivo d`imposta, ancorchè questi non abbia ancora iniziato ad esercitare la propria attività d`impresa.
Spetta comunque al contribuente l`onere di dimostrare che l`acquisto del bene immobile ammortizzabile sia stato effettivamente finalizzato all`esercizio dell`attività, a prescindere dall`utilizzo diretto od indiretto del bene nel ciclo produttivo.
In caso contrario, il contribuente che non riuscisse a dimostrare l`inerenza dell`acquisto all`attività imprenditoriale esercitata potrebbe vedersi disconosciuto il diritto alla detrazione, sancito dall`art. 19, comma 1 del DPR 633/1972.
Con tale pronuncia, infine, viene ulteriormente confermato che l`IVA sui beni strumentali «per natura», di cui all`art.43, comma 2, secondo periodo del TUIR DPR 917/1986, rientrano nella categoria dei beni strumentali ammortizzabili, a prescindere dalla circostanza che siano o meno utilizzati nel processo produttivo ovvero locati presso terzi.
4012-Sentenza 23 aprile 2004, n. 7816.pdfApri