Gli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) possono deliberare sanatorie e definizioni agevolate dei tributi locali da essi amministrati, anche in anni successivi al 2003.
Questa una delle più rilevanti precisazioni fornite dal Dipartimento per le politiche fiscali con la Nota n. 2195 del 14 maggio 2004, il cui contenuto è stato oggetto di un approfondimento pubblicato l`8 giugno 2004 su «Fisco Oggi», la rivista telematica dell`Agenzia delle Entrate.
Come noto, l`art.13 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha previsto, nell`ambito delle diverse forme di sanatoria fiscale, la possibilità per le Regioni, le Province e i Comuni di stabilire delle riduzioni dell`ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l`esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, nel caso in cui i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte omessi entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente locale (comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che prevede tale possibilità di sanatoria).
Al riguardo, è stato precisato in particolare che:
· la definizione dei tributi locali può avvenire solo con riferimento ai tributi propri delle Regioni, Province e Comuni, ossia quelli la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti a questi ultimi (con esclusione, quindi, delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonchè delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali).
Si tratta, in sostanza, di tributi quali ad esempio l`ICI, la TOSAP, la TARSU e l`imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tutti di particolare interesse per il settore delle costruzioni;
· l`eventuale sanatoria deve essere deliberata dagli Enti territoriali con le forme previste dalla legislazione vigente per l`adozione dei rispettivi atti destinati a disciplinare i tributi stessi.
Quindi, la Regione deve disciplinare il condono tramite legge propria e le Province ed i Comuni attraverso apposito regolamento;
· tutti i provvedimenti relativi all`eventuale condono dei tributi locali devono essere approvati, pena l`illegittimità degli stessi, prima della data di deliberazione del bilancio di previsione dell`Ente;
· la definizione agevolata dei tributi locali può essere deliberata anche in anni successivi al 2003. Ciò può avvenire, a parere del Dipartimento, sia prorogando sanatorie già in essere, previste in attuazione del citato art.13 della legge 289/2002, sia varando ex novo definizioni agevolate per incentivare il maggior numero di contribuenti ad avvalersi di tale favorevole opportunità.
Vista l`ampia libertà di azione che sembra essere concessa agli Enti locali nel prevedere forme agevolate di definizione dei tributi propri, si richiama l`attenzione delle Associazioni Territoriali sull`opportunità di tener conto, nell`attività di lobbying svolta in sede locale, anche delle possibilità di sanatoria in ordine ai suddetti tributi che interessano in particolare il settore delle costruzioni.
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