Per la rilevanza della problematica portata all`attenzione da parte dell`ANCE, l`Amministrazione finanziaria ha quindi ritenuto opportuno pronunciarsi ufficialmente chiarendo, in via definitiva, le modalità applicative del tributo con riferimento agli atti contenenti una pluralità di disposizioni.
A tal proposito, si ricorda che, aderendo all`interpretazione prospettata dai nostri uffici, è stato precisato che la clausola penale, in quanto inserita per obbligo normativo nei contratti d`appalto di lavori pubblici, si deve considerare, ai fini dell`imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente necessariamente dall`obbligazione principale e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell`art.21, comma 2, del D.P.R. 131/1986.
Al momento della registrazione del contratto è dovuta, quindi, una sola imposta di registro in misura fissa, pari a 129,11 euro.
Solo a seguito dell`inadempimento dell`obbligazione principale, la clausola penale produce i suoi effetti patrimoniali ed è, quindi, soggetta ad imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell`art.9 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986.
Tenuto conto dell`obbligatorietà della clausola penale nell`ambito dei contratti d`appalto di lavori pubblici, l`Agenzia specifica che per tali fattispecie non rileva quanto espresso nella precedente Risoluzione 310388 del 18 giugno 1990 che ha riconosciuto, invece, l`imponibilità autonoma alle clausole penali volontariamente (non per obbligo di legge) apposte dalle parti contraenti.
4032- Risoluzione n.91-E del 16 luglio 2004.pdfApri