Nel caso in cui il contribuente invii erroneamente la prevista comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro di servizio imposte dirette ed indirette competente territorialmente piuttosto che al Centro Operativo di Pescara, questi potrà comunque fruire della detrazione IRPEF del 36% (di cui all`art.1 della legge 449/1997), esibendo e conservando la prova dell`invio, cioè la ricevuta della raccomandata.
Così afferma l`Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10 agosto 2004, n.118.
Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2002, con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 7/12/2001, è stato istituito il Centro Operativo di Pescara tra le cui attribuzioni è stata ricondotta anche la gestione delle comunicazioni necessarie alla fruizione del beneficio fiscale in questione.
Questo ha sostituito i Centri di servizio competenti a ricevere la comunicazione della data di inizio lavori, individuati dall`art.4 del Decreto dirigenziale 6 marzo 1998, a cui, sino al 31 dicembre 2001, andavano indirizzati i moduli dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni.
Conformemente al “principio di tutela dell`affidamento e della buona fede”” (di cui all`art. 10 della legge 212/2000 cd. “Statuto del contribuente””) che deve caratterizzare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, l`Agenzia ora conferma che, a fronte di un errore commesso dal contribuente in buona fede, l`agevolazione spetta ugualmente, a condizione che possa essere provato l`invio della documentazione richiesta, mediante l`esibizione della ricevuta della raccomandata.
4041-Risoluzione 10 agosto 2004, n.118.pdfApri