Con la Risoluzione del 10 agosto 2004, n. 116/E, l`Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all`applicazione della ulteriore deduzione, prevista dall`art. 11, comma 4-bis1, D.lgs. 446/1997, da applicare alla base imponibile ai fini IRAP e collegata ai lavoratori dipendenti impiegati nel periodo d`imposta.
Al riguardo, si ricorda che la legge finanziaria 2003 (legge 289/2002, art.5, comma 2, lett.e) ha previsto, dal 1° gennaio 2003, solo a favore delle imprese con valore di produzione non superiore a 400.000 Euro, una deduzione dall`imponibile IRAP pari a 2.000 Euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, sino a un massimo di 5 (pertanto fino ad una deduzione massima di 10.000 Euro, raggiungibile da un`impresa con almeno 5 lavoratori dipendenti impiegati a tempo pieno per tutto il periodo d`imposta).
La recente pronuncia ministeriale fornisce utili precisazioni sulle modalità di calcolo della suddetta deduzione, chiarendo innanzitutto che i lavoratori rilevanti per l`attribuzione della deduzione non devono essere:
Ü assunti con contratto di formazione e lavoro
Ü disabili
Ü apprendisti
Si deve altresì trattare di lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e per l`intero periodo d`imposta. Nel caso di contratto a tempo determinato, la deduzione deve essere ragguagliata alla durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d`imposta. Specularmente, nel caso di contratto a tempo parziale, la deduzione sarà ridotta in misura proporzionale.
Il limite di 5 lavoratori fissato dalla norma, secondo l`Agenzia delle Entrate, deve essere interpretato nel senso che il beneficio può essere calcolato al massimo su 5 lavoratori impiegati nel corso dell`anno.
Il datore/soggetto passivo IRAP è comunque libero di scegliere, nel caso in cui impieghi più lavoratori dipendenti con contratti di tipo diverso, su quali di questi calcolare la deduzione.
L`Amministrazione precisa inoltre che per gli enti privati e per le società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l`attivita”” commerciale, di cui all`art.3, comma 1, lett. e) del D.lgs. 446/1997:
Ü la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nelle attività commerciali
Ü in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l`importo della deduzione è ridotto in base al rapporto tra l`ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall`attivita”” commerciale e l`ammontare complessivo di tutti i ricavi proventi.
4042-Risoluzione del 10 agosto 2004, n. 116-E.pdfApri