Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2004 della legge 19 ottobre 2004, n.257, che ha convertito con modificazioni il D.L. 3 agosto 2004, n.220, entra definitivamente in vigore, tra l`altro, la norma di interpretazione autentica della disposizione di aumento dell`imposta sostitutiva, dallo 0,25% al 2%, sull`ammontare dei mutui a medio-lungo termine diretti all`acquisto di abitazioni diverse dalla «prima casa» (prevista dall`art.1-bis della legge 191/2004).
In particolare, l`art.2 del D.L.220/2004, convertito con modificazioni nella citata legge 257/2004, chiarisce che l`aumento si applica ai soli finanziamenti erogati per l`acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni stabilite dalla norma per le agevolazioni «prima casa» (di cui alla nota II-bis, all`art.1, della Tariffa, Parte I, annessa D.P.R. 131/1986).
Al riguardo, come auspicato dall`ANCE, durante la discussione parlamentare del provvedimento, è stato accolto dal Governo uno specifico Ordine del Giorno, con il quale lo stesso si impegna a chiarire espressamente che l`aumento dell`imposta non riguarda i finanziamenti contratti dalle imprese di costruzioni o immobiliari per l`acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita o alla locazione.
Infatti, l`espresso rinvio normativo alle condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto di una «prima casa» rende applicabile l`aumento d`imposta alle sole persone fisiche, non esercenti attività commerciale, per le quali possono sussistere ed essere verificate tali condizioni.
Pertanto, a seguito dell`accettazione dell`Ordine del Giorno, il Governo si è impegnato a chiarire espressamente che l`aumento del prelievo, così come non interessa tutti i finanziamenti contratti dalle imprese per l`acquisto di immobili o di altri beni strumentali per l`esercizio dell`attività, non riguarda i mutui contratti per la realizzazione, l`acquisto o la ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita (beni merce), o alla locazione (immobili patrimonio).
In tal senso dovrebbe esprimersi ora l`Amministrazione finanziaria in una Circolare di prossima emanazione.
Si ricorda, comunque, che, stante l`art.1-bis della legge 191/2004, la più alta aliquota del 2%:
Ø si applica sull`ammontare complessivo dei finanziamenti a medio-lungo termine, ossia superiori a 18 mesi, erogati in ciascun esercizio;
Ø interessa i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dall`entrata in vigore della legge 191/2004 (ossia dal 1° agosto 2004).
Sono, quindi, interessati dall`aumento dell`aliquota d`imposta solo i finanziamenti contratti a partire dal 1° agosto 2004, mentre i mutui stipulati precedentemente, anche se erogati nell`arco di più esercizi, restano assoggettati all`aliquota dello 0,25%;
Ø non si applica ai finanziamenti relativi all`acquisto della «prima casa», ossia quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986, che danno diritto all`applicazione dell`imposta di registro al 3%, o dell`IVA al 4%, più le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
I requisiti (da dichiarare nell`atto di compravendita) sono i seguenti:
§ l`immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l`acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi, la propria residenza;
§ l`acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà, dell`usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune dove è situato l`immobile da acquistare;
§ l`acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, della proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni fiscali.
In presenza di tali condizioni, quindi, ai finanziamenti contratti per l`acquisto delle abitazioni continua ad applicarsi l`imposta sostitutiva dello 0,25%. In caso contrario l`aliquota si applicherà nella misura del 2%.
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4047-art.2 del D.L.220-2004.pdfApri