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Con la C.M. 52/E/04, l'Agenzia precisa il nuovo regime fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti che non esercitano attività commerciale a seguito della vendita di partecipazioni societarie

Archivio, Fiscalità e incentivi

Il nuovo regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria

20 Dicembre 2004
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Con la Circolare n.52/E del 10 dicembre 2004, l`Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti che attribuiscono il diritto di acquistare partecipazioni (cosiddetto “capital gain“), quando le stesse siano realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale.
Come noto, le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni societarie, realizzate al di fuori dell`esercizio di impresa, configurano “redditi diversi””, ai sensi dell`art. 67, comma 1, lett.c e c-bis, del TUIR 917/1986, tassati in modo differente a seconda se le partecipazioni cedute siano o meno qualificate (partecipazioni qualificate = quelle che rappresentano una percentuale superiore al 2% o al 20% dei diritti di voto in assemblea, ovvero al 5% o 25% del capitale o del patrimonio, a seconda se, rispettivamente, i titoli siano quotati o meno).
Ø Cessione di partecipazioni qualificate
Prima della riforma attuata con il D.Lgs. 344/2003, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate, conseguite da soggetti non esercenti attività commerciali, erano assoggettate a tassazione separata con l`aliquota del 27% (ai sensi del comma 1, dell`art.5, del D.Lgs. 461/1997, ora abrogato).
Attualmente, invece, l`art.68, comma 3 del TUIR 917/1986 prevede che tali plusvalenze, assunte in misura pari al 40% del relativo ammontare, partecipano (come redditi diversi) alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF/IRE, con l`aliquota marginale propria del contribuente. Tale circostanza, come precisato dall`Agenzia delle Entrate, fa sì che le medesime plusvalenze sono ora assoggettate anche alle addizionali comunali e regionali all`IRPEF.
Per quanto riguarda le minusvalenze relative sempre alle medesime partecipazioni, l`art.68, comma 3, del TUIR 917/1986 prevede che le stesse possono essere dedotte, nella misura del 40%, dalle plusvalenze conseguite dalla vendita di partecipazioni qualificate.
L`eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40%, può essere dedotta, fino a concorrenza de 40% dall`ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all`anno in cui le medesime minusvalenze sono realizzate.
Naturalmente, in assenza di plusvalenze, le minusvalenze non possono essere dedotte da altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
Da evidenziare che, nel caso di partecipazioni detenute in società residenti in territori a fiscalità privilegiata, le relative plusvalenze concorrono integralmente (quindi per il 100% e non per il 40% del relativo ammontare) alla formazione del reddito complessivo del contribuente, imponibile ai fini IRPEF/IRE (art.68, comma 4, TUIR 917/1986).
Ø Cessione di partecipazioni non qualificate
La riforma non ha, invece, apportato nessun cambiamento al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attività commerciale, a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate.
Pertanto, in tal caso, continua ad applicarsi l`imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell`art.5, comma 2, del D.Lgs. 461/1997, sull`ammontare delle plusvalenze realizzate, assunte al netto di eventuali minusvalenze.
Anche per le partecipazioni non qualificate, l`eventuale eccedenza di minusvalenze può essere dedotta fino a concorrenza delle plusvalenze delle stessa specie realizzate negli anni successivi, ma non oltre il quarto, purchè ne sia data evidenza nella dichiarazione dei redditi.
Ø Entrata in vigore della riforma
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2004, secondo il criterio di cassa, ossia avendo riguardo alla data del conseguimento del corrispettivo derivante dalla cessione delle partecipazioni.
Quindi, come precisato dall`Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n.52/E/2004, si applica il nuovo regime anche nel caso in cui la vendita sia avvenuta prima del 1° gennaio 2004, ma il corrispettivo sia stato percepito successivamente a tale data. Lo stesso principio vale anche nel caso di pagamento dilazionato per gli importi incassati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Per quanto riguarda il trattamento delle eventuali minusvalenze è stato precisato che:
Ø l`eventuale eccedenza delle minusvalenze derivati dalla cessione di partecipazioni qualificate, ancora non utilizzate alla fine del 2003, può essere dedotta dalle future plusvalenze nella misura del 40%;
Ø l`eccedenza di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, non utilizzate entro la fine del 2003, può essere dedotta comunque in misura integrale dalle plusvalenze dei periodi successivi.

4056-Circolare n.52-E del 10 dicembre 2004.pdfApri
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