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Il decreto 5 settembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce il nuovo regime di incentivazione per le unità di cogenerazione ad alto rendimento consistente nel rilascio di certificati bianchi in numero commisurato ai risparmi di energia primaria conseguiti

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Nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento

7 Ottobre 2011
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 il decreto 5 settembre 2011 che stabilisce il nuovo regime di sostegno per le unità di cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell’art. 30, comma 11 della legge 99/09.
La cogenerazione è definita ad alto rendimento (di seguito CAR) se fornisce un risparmio di energia primaria pari almeno al 10%; alla CAR è altresì assimilata la produzione, mediante unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione, che fornisce un risparmio di energia primaria. Tale definizione, insieme alle modalità di calcolo del risparmio di energia primaria, è riportata nell’allegato 3 al decreto 4 agosto 2011, che modifica e integra il D. Lgs 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione.
Il sistema di incentivi consiste nel rilascio di certificati bianchi in numero commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, calcolato come specificato nel suddetto allegato 3 al decreto 4 agosto 2011, in funzione dei rendimenti elettrico e termico della produzione mediante cogenerazione e dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e termica.
Il sistema di incentivi è così articolato:
– le unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione o come rifacimento di unità esistenti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, se rientrano nella definizione di CAR, hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi per un periodo di dieci anni solari (oppure di quindici anni solari se abbinate a reti di teleriscaldamento) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro data di entrata in esercizio;
– le unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione o come rifacimento di unità esistenti, tra il 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007) e il 31 dicembre 2010 hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi come descritto al punto precedente qualora rientrino nella definizione di CAR oppure soddisfino i criteri contenuti nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/2002;
– le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, se riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’unità medesima, hanno diritto al riconoscimento di certificati bianchi secondo le modalità e i criteri e nei limiti indicati all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011, per un periodo di cinque anni solari dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Gli incentivi sono cumulabili con l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e altri incentivi pubblici in conto capitale (art. 6 del decreto).
Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi del decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive e successive modificazioni e integrazioni possono accedere ai nuovi incentivi previa rinuncia al godimento del diritto dell’intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle stesse unità di cogenerazione.
La gestione del sistema di incentivi è affidata al GSE, www.gse.it, al quale occorre rivolgersi per una valutazione preliminare delle unità non ancora in esercizio o per la qualificazione come CAR delle unità già in esercizio.
Negli articoli 7 e 8 del decreto sono quindi descritte le modalità di presentazione delle domande di accesso al regime di sostegno nonché i criteri e le tempistiche di risposta del GSE.
I certificati bianchi riconosciuti possono essere utilizzati per l’assolvimento della propria quota d’obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui al decreto 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti obbligati stessi. In alternativa, l’operatore può chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto. La disciplina dei certificati bianchi è descritta all’articolo 9 del decreto.
In allegato al decreto sono riportati, con pari numerazioni, gli allegati al decreto 4 agosto 2011, che contengono, in particolare, la definizione di cogenerazione ad alto rendimento e le modalità di calcolo della produzione di energia elettrica da cogenerazione, del rendimento del processo di cogenerazione e del risparmio di energia primaria.
Allegati:
– Decreto 5 settembre 2011
– D.Lgs n. 20/2007, come modificato dal decreto 4 agosto 2011
– Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/2002

4057-D.Lgs n.20-2007 come modif dal D 4 agosto 2011.pdfApri

4057-Decreto 5 settembre 2011.pdfApri

4057-Delibera AEEG n. 42-2002.pdfApri
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