Le agevolazioni fiscali previste dall`art.20 della legge 10/1977 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle ipotecaria e catastale), in caso di redistribuzione di aree tra i proprietari che danno esecuzione ad un piano di lottizzazione, si applicano solo se i medesimi proprietari (co-lottizzanti) si siano riuniti in un Consorzio.
Così ha chiarito l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.156/E del 17 dicembre 2004, in risposta ad una specifica istanza di interpello.
In particolare, l`Agenzia ha precisato che la costituzione del comparto tra i proprietari delle aree per la lottizzazione deve essere effettuata nell`ambito dell`attuazione degli strumenti urbanistici generali, sulla base di programmi pluriennali di attuazione (art.13, legge 10/1977, che prevede, in assenza di istanza di concessione da parte dei proprietari, il diritto del Comune di espropriare le aree).
In tal ambito, la costituzione del consorzio tra i proprietari rappresenta la condizione essenziale per l`applicabilità delle citate agevolazioni fiscali di cui all`art.20 della legge 10/1977.
In sostanza, l`applicazione dell`imposta di registro in misura fissa (129,11 euro) e l`esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, presuppongono che i proprietari delle aree si riuniscano in un consorzio, al fine di realizzare la redistribuzione immobiliare in attuazione della convenzione.
4060-Risoluzione n.156-E del 17 dicembre 2004.pdfApri