Il contributo di solidarietà del 4% per i redditi superiori a 100.000 euro deve essere considerato la quarta aliquota IRE (oltre a quelle del 23%, 33% e 39%).
La circolare si sofferma, in particolare, sui commi 349-353 dell`articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevedono rilevanti modifiche, a partire dal 1 gennaio 2005, in materia di applicazione dell`imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF/IRE).
In particolare, viene precisato che, trattandosi di una vera e propria aliquota, il contributo del 4% sui redditi superiori a 100.000 euro rileva nella determinazione dell`imposta lorda sul reddito imponibile del contribuente, nella determinazione della misura degli acconti dovuti per l`anno di imposta successivo, della tassazione degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, della tassazione dell`indennità di fine rapporto, nonchè degli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta.
La circolare esamina, poi, dettagliatamente i meccanismi per determinare la misura delle deduzioni spettanti per carichi di famiglia (no tax family-area), sulla doppia clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti per i quali le nuove norme dovessero risultare penalizzanti (per il solo anno 2005 i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004 se più favorevoli) nonchè sugli adempimenti dei sostituti di imposta.
4062-la circolare n. 2-E del 3 gennaio 2005 .pdfApri