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Chi aderisce alla Pianificazione fiscale concordata deve comunque continuare a determinare i ricavi d'esercizio e il reddito imponibile sulla base delle scritture contabili. La pianificazione comporta, infatti, solo la determinazione di un reddito minimo concordato. Così precisa, in via informale, l'Agenzia delle Entrate

Archivio, Fiscalità e incentivi

Finanziaria 2005 – La Pianificazione fiscale concordata

28 Gennaio 2010
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Nel triennio di applicazione della Pianificazione fiscale concordata, il contribuente non può comunque prescindere dall`ordinario processo di determinazione dei ricavi di esercizio e del reddito imponibile sulla base delle scritture contabili. L`obbligazione tributaria, pertanto, non si esaurisce nel rispetto del livello di reddito concordato con l`Amministrazione finanziaria.
Questi alcuni dei primi chiarimenti informali dell`Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n.311), che verranno confermati ufficialmente da apposite circolari ministeriali in corso di emanazione.
In particolare, con riferimento alla Pianificazione fiscale concordata (art.1, commi 387-398, legge 311/2004), si ricorda che tale istituto permette ai contribuenti (titolari di reddito d`impresa ed esercenti arti e professioni) di concordare con l`Amministrazione la base imponibile caratteristica dell`attività svolta per un triennio e comporta una riduzione dell`imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti il reddito imponibile pianificato (cfr. Legge Finanziaria 2005 – Disposizioni d`interesse per il settore del 10 gennaio 2005). Sotto il profilo fiscale, infatti, è prevista, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito dalla pianificazione, una riduzione di 4 punti percentuali dell`aliquota dell`IRES dovuta (29% anzichè 33%), ovvero una riduzione di 4 punti percentuali sulla aliquota marginale IRPEF, con esclusione del primo scaglione di reddito (su cui si applica l`aliquota del 23%).
Di seguito si forniscono i primi chiarimenti forniti, in via ancora informale, dall`Agenzia delle Entrate.
Adesione alla pianificazione
L`adesione al nuovo istituto avviene, ferma restando la congruità dei ricavi risultanti dagli Studi di Settore per ciascun periodo d`imposta, con l`accettazione di una proposta individuale formulata dall`Amministrazione, tra l`altro, tenendo conto degli Studi di settore e dei dati sull`andamento dell`economia nazionale per distinti settori economici di attività.
In particolare, il contribuente deve comunicare l`adesione alla proposta entro 60 giorni dal suo ricevimento o, entro lo stesso termine, può definire la stessa in contraddittorio con il competente ufficio dell`Agenzia delle Entrate esclusivamente quando sia in grado di documentare un`evidente infondatezza della proposta, sulla base dell`esistenza di:
o significative variazioni degli elementi strutturali nell`esercizio dell`attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
o dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente all`atto dell`adesione.
Al riguardo, è stato chiarito che tali ipotesi sono tassative, per cui solo nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare l`esistenza di una delle citate cause di infondatezza della proposta, può procedere alla definizione di quest`ultima in contraddittorio con gli uffici. La portata della norma (art.1, comma 391, legge 311/2004), infatti, non lascia spazio a forme di concertazione che permettano al soggetto interessato di discutere nel merito della proposta ricevuta al fine di ottenerne una rettifica.
Per quanto riguarda le prove documentali che il contribuente può addurre in questi casi, l`Agenzia ha chiarito che la tipologia delle stesse non può essere definita a priori. Potrà, quindi, essere utilizzato ogni documento idoneo ad attestare la difformità degli elementi strutturali e dei dati considerati in fase di formulazione della proposta, rispetto alla situazione esistente al momento dell`adesione.
Scritture contabili
Circa l`obbligo della corretta tenuta delle scritture contabili durante il triennio di applicazione della pianificazione fiscale, l`Agenzia ha precisato che lo stesso non viene meno, per cui, in ogni caso, la determinazione dei ricavi e del reddito imponibile deve continuare ad avvenire sulla base della contabilità.
Obiettivo del nuovo istituto è, infatti, quello di fissare un livello minimo di ricavi e di reddito, a fronte del quale è garantita al contribuente una serie di benefici.
L`obbligazione tributaria, quindi, non si esaurisce nel rispetto dei livelli di ricavo o di reddito concordato con l`Amministrazione. Al riguardo, infatti, l`art.1, comma 396, della Finanziaria 2005 prevede che, indipendentemente dal raggiungimento o meno dei livelli minimi concordati, qualora il reddito dichiarato dal contribuente differisca da quello effettivamente conseguito, questi perda i benefici previsti, con la sola eccezione dell`inibizione del potere di accertamento induttivo (di cui all`art.39, comma 2, lett.d, DPR 600/1973 e art.55, comma 2, numero 3, DPR 633/1972).
Conseguentemente, il contribuente che, pur allineandosi alla proposta di pianificazione, consegua un reddito superiore alla soglia minima e ne ometta la dichiarazione va incontro alle ordinarie sanzioni previste per l`infedele dichiarazione, ossia da 1 a 2 volte la maggiore imposta o la differenza di credito (art.1, comma 2, D.Lgs. 471/1997). A tal fine, le sanzioni sono calcolate sull`imposta determinata tenendo conto delle ordinarie aliquote, poichè, in tali casi, il contribuente perde i benefici acquisiti con l`adesione alla pianificazione.
A parere dell`Agenzia, inoltre, l`esplicito riferimento al reddito, e non invece ai soli ricavi, fa sì che lo scostamento del reddito può verificarsi, non solo nell`ipotesi di omissione di maggiori ricavi conseguiti rispetto a quelli dichiarati, ma anche in conseguenza di altri eventi, quali l`illegittima deduzione di costi.
In ogni caso, è stato precisato che la perdita dei benefici derivanti dall`adesione della pianificazione si applica solo nell`esercizio in cui si verifica lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello effettivamente conseguito. Resta, invece, fermo l`accordo per le altre annualità comprese nella pianificazione, nelle quali non si verifica tale circostanza.
Effetti del mancato adeguamento agli Studi di Settore nei periodi pianificati
L`art.1, comma 395, della Finanziaria prevede che l`Amministrazione finanziaria proceda ad accertamento parziale (ai fini delle imposte sul reddito e dell`IVA), nel caso in cui il contribuente:
o abbia dichiarato redditi inferiori a quelli pianificati, salva l`ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili;
o pur allineandosi al livello di reddito minimo concordato, abbia dichiarato ricavi inferiori a quelli derivanti dall`applicazione degli Studi di Settore.
Al riguardo, l`Agenzia ha precisato che, in entrambe le ipotesi, l`accertamento parziale è sostanzialmente finalizzato a far emergere un maggior reddito o dei maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, consentendo di rendere effettivo l`accordo liberamente sottoscritto dal contribuente.
In tal senso, quindi, l`accertamento non implica la decadenza dalla pianificazione.
Le fattispecie che determinano il venir meno dell`accordo, infatti, sono tassativamente elencate nell`art.1, comma 396, che non contempla anche le citate ipotesi.
In particolare, si ricorda che opera la decadenza dai benefici della pianificazione, qualora:
o il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziali previsti in materia di IVA dal DPR 633/1972. In questi casi, tuttavia, continua ad operare l`inibizione dei poteri d`accertamento induttivo (di cui all`art.39, comma 2, lett.d, DPR 600/1973 per le imposte sul reddito e all`art.55, comma 2, numero 3, DPR 633/1972 per quanto riguarda l`IVA). Stanti i chiarimenti precedentemente detti, la decadenza opera solo per il periodo d`imposta in cui si verifica lo scostamento;
o siano contestate al contribuente condotte che integrano le fattispecie riguardanti alcuni delitti in materia di dichiarazione, disciplinati dal D.L.gs.74/2000 e, più in particolare, dagli artt.2-5 (dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
Inoltre, si verifica la perdita dai benefici della pianificazione anche nell`ipotesi in cui emergano da controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all`Amministrazione, dati difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora gli stessi siano stati utilizzati per la formulazione della proposta (art.1, comma 397, L.311/2004).
Infine, nel caso di variazione dell`attività nel corso del triennio, la pianificazione cessa di avere effetto dal periodo d`imposta nel corso del quale si è verificato il cambiamento (art.1, comma 398, legge 311/2004).
Con specifico Regolamento del Ministero dell`Economia e delle Finanze, saranno individuate le singole categorie di contribuenti cui, progressivamente, si renderà applicabile il nuovo istituto.

4067-chiarimenti informali dell`Agenzia delle Entrate .pdfApri
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