Allo stesso modo, la Nota riepiloga anche le modalità applicative delle agevolazioni fiscali previste per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t (cosiddetta “Carbon tax“, di cui all`art.8, comma 10, lett.e, legge 448/1998), nonchè la misura spettante in caso di fruizione congiunta di entrambi i benefici.
Questi, in sintesi, i principali chiarimenti:
1. Autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t
Anche per i consumi di carburante effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, gli autotrasportatori, sia in conto proprio che in conto terzi, che utilizzano veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 t, possono fruire del credito di imposta o del rimborso di quanto spettante in relazione alla riduzione dell`aliquota di accisa sul gasolio da autotrazione.
In particolare, il beneficio spetta in misura pari a 33,21391 euro per mille litri di carburante utilizzato nell`intero 2004, a condizione che, entro il 30 giugno 2005, sia presentata agli uffici dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competenti un`apposita dichiarazione dei consumi effettuati nel citato periodo agevolato.
Al riguardo, l`Agenzia delle Dogane ha precisato ulteriormente che:
o gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l`importo del credito spettante in compensazione, tramite Modello F24, possono usufruirne entro l`anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
o le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione possono essere richieste a rimborso, presentando apposita domanda agli uffici dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2006;
o ai fini dell`ammissione al beneficio in argomento, i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
o per la fruizione dell`agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Periodo
agevolato
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Misura del credito
di imposta
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Termine per la domanda
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Organo
competente
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1° gennaio – 31 dicembre 2004
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Euro 33,21391 per mille litri
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30 giugno 2005
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Agenzia delle Dogane (UTF o ufficio locale delle Dogane, se istituito, competente per territorio)
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2. Autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t
Come detto, con la citata Nota l`Agenzia delle Dogane ha riepilogato anche le modalità applicative e gli adempimenti necessari per poter fruire del credito d`imposta o del rimborso spettante agli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11, 5 t (“Carbon tax“), in relazione ai consumi di gasolio effettuati nel 2004.
In tal caso, la misura del beneficio è sempre pari a quella originariamente prevista, ossia a 33,26 lire per litro di carburante utilizzato e la dichiarazione dei consumi deve essere presentata entro il 30 giugno 2005.
Inoltre è stato ricordato che:
o l`entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l`importo originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato ottenuto in euro;
o le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, tramite l`F24, l`importo del credito spettante possono usufruirne entro l`anno solare in cui il medesimo è sorto;
o le eventuali eccedenze di credito d`imposta non utilizzate in compensazione possono essere richieste a rimborso tramite la presentazione, entro il 30 giugno 2006, di apposita domanda agli uffici dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competenti;
o i consumi dichiarati possono essere comprovati unicamente dalle relative fatture d`acquisto;
o per la fruizione dell`agevolazione con il Mod. F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6730.
Da segnalare che nel caso in cui gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t vogliano fruire, oltre alla “Carbon tax“, anche dell`ulteriore beneficio di cui al precedente paragrafo, quest`ultimo spetterà nella misura ridotta pari a 16,03656 euro per mille litri di gasolio consumato nel 2004 (art.1, comma 515, ultimo periodo, legge 311/2004).
Periodo
agevolato
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Misura del credito
di imposta
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Termine per la domanda
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Organo
competente
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1° gennaio – 31 dicembre 2004
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o Carbon tax:
Lire 33,26 a litro
o Credito di cui al paragrafo 1:
Euro 16,03656 per mille litri
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30 giugno 2005
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Agenzia delle Dogane (UTF o ufficio locale delle Dogane, se istituito, competente per territorio)
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Al fine di agevolare gli adempimenti previsti, l`Agenzia delle Dogane provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet (www.agenziadogane.it), il software, opportunamente aggiornato, per la compilazione e la stampa della dichiarazione dei consumi.
4084-Nota prot. 142-V-AGT del 14 gennaio 2005.pdfApri