Il Consiglio dei Ministri dell`11 marzo 2005 ha approvato gli attesi provvedimenti per il rilancio della competitività consistenti nel Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2005, ed in un Disegno di Legge.
In particolare, sotto il profilo fiscale, il Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35 prevede, con effetto dal 17 marzo 2005:
1) Premio di concentrazione tra piccole e medie imprese – Art.9
è prevista l`istituzione di credito d`imposta pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze connesse ad operazioni di concentrazione intervenute tra piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (in vigore dal 1° gennaio 2005).
In particolare, trattasi delle imprese caratterizzate dai seguenti parametri:
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Parametri
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Micro-Impresa
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Piccola impresa
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Media Impresa
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Addetti effettivi (1)
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Inferiore a 10
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Inferiore a 50
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Inferiore a 250
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Fatturato annuo
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Non superiori a Euro2 MLN
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Non superiori a Euro10 MLN
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Non superiore a Euro50 MLN
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(oppure) Totale di bilancio annuo
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Non superiore a Euro43 MLN
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(1) Corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ossia al numero di persone che, durante l`anno, hanno lavorato nell`impresa, o per conto della stessa, a tempo pieno. I dipendenti che non hanno lavorato per l`intero anno, oppure quelli a tempo parziale o gli stagionali, devono essere contabilizzati in frazioni di ULA.
Per fruire del credito d`imposta, è necessario che:
o il processo di concentrazione (che può consistere nella fusione, incorporazione o, come precisato nella Relazione di accompagnamento al decreto, anche nell`aggregazione di imprese) sia ultimato tra la data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2005) e i 24 mesi successivi;
o l`impresa risultante dal processo, comunque sia effettuato, rispetti i requisiti di piccola e media impresa, così come definiti dalla citata Raccomandazione europea del 6 maggio 2003;
o le imprese interessate dalla concentrazione abbiano esercitato l`attività nell`anno precedente alla data della fusione e siano residenti in Stati membri dell`UE.
Il credito d`imposta non compete se la concentrazione interessa imprese tra le quali esiste un rapporto di controllo, ai sensi dell`art.2359 del Codice Civile[1], oppure nel caso in cui avvenga tra società controllate dalla stessa persona fisica o da suoi familiari.
Per fruire del contributo, l`impresa risultante dalla concentrazione deve presentare apposita istanza (il cui modello verrà approvato con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, che dovrà fissare anche i termini di presentazione) in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell`Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione di avvenuta presentazione. L`Agenzia, inoltre, è tenuta a comunicare, entro i 30 giorni successivi, il riconoscimento o il diniego del beneficio fiscale per carenza dei presupposti o per esaurimento dei fondi stanziati.
Il credito d`imposta è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (non è quindi rimborsabile) e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP/IRPEF/IRES.
2) Soppressione del comma 540 dell`art.1 della finanziaria 2005 in materia di rendita catastale dei fabbricati industriali – Art.4, comma 1, lett.d
Viene soppresso, come auspicato dall`ANCE, il comma 540 dell`art.1, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che, in sostanza, prevedeva che la rendita catastale dei fabbricati industriali dovesse tener conto anche degli elementi costitutivi degli stessi, seppure non stabilmente incorporati al suolo (es. turbine elettriche, ponti mobili ed altre strutture connesse con qualsiasi mezzo di unione a tali fabbricati, cfr. Legge Finanziaria 2005 – Disposizioni d`interesse per il settore del 10 gennaio 2005). Tale disposizione, incidendo sulla determinazione della rendita catastale, avrebbe comportato un sostanziale incremento dell`ICI dovuta per i fabbricati strumentali di tipo speciale (categorie del Gruppo catastale D).
3) Abolizione della comunicazione all`Autorità di Pubblica Sicurezza dell`avvenuta cessione di fabbricati – Art.4, comma 1, lett.b
Con riferimento alle nuove modalità di comunicazione delle cessioni o locazioni di fabbricati previste dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 344-345), in adempimento alle norme in materia di pubblica sicurezza (secondo le quali, dal 1° gennaio 2005, in luogo della comunicazione all`Autorità di pubblica sicurezza da effettuarsi entro le 48 ore successive alla cessione o alla locazione dell`immobile, deve essere inoltrata una comunicazione in via telematica all`Agenzia delle Entrate, secondo uno specifico modello da approvare con decreto interdirigenziale), viene previsto che, sino a quando non verrà emanato il nuovo modello di comunicazione, restano fermi gli adempimenti precedenti (vigenti sino al 31 dicembre 2004).
Pertanto, sino all`approvazione del nuovo modello, per le cessioni di immobili, anche quelle effettuate dalle imprese di costruzioni, continua a permanere l`obbligo di comunicazione all`Autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.
Per quanto riguarda, invece, le misure fiscali contenute nel Disegno di Legge, approvato dallo stesso Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo, si segnalano i seguenti provvedimenti:
A. Modifiche alla deduzione IRAP per le neo-assunzioni introdotta dalla finanziaria 2005
Il Disegno di legge prevede sostanziali modifiche al sistema delle deduzioni IRAP legate alle neo-assunzioni che sono state introdotte dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 347-348, L.311/2004) ed attualmente disciplinate dall`art.11, commi 4-quater e 4-quinquies, del D.Lgs. 446/1997. In particolare, il provvedimento prevede, tra l`altro, la possibilità di beneficiare delle deduzioni solo sino al 2008 (contrariamente alla disciplina attuale che non stabilisce limiti temporali di applicazione del beneficio) ed un incremento della misura massima della deduzione spettante per le nuove assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate del nostro Paese (attualmente pari a 40.000 euro per ciascun neo-assunto).
Come noto, il comma 4-quater, dell`art.11, del D.Lgs. 446/1997 (introdotto dalla finanziaria 2005) prevede la deducibilità, dalla base imponibile IRAP, di un importo massimo pari a 20.000 euro per ciascun neo-assunto con contratto a tempo indeterminato, che comporti un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori presenti, con medesimo contratto, nel periodo in corso al 31 dicembre 2004.
Il successivo comma 4-quinquies della medesima disposizione normativa (anch`esso introdotto dalla finanziaria di quest`anno) stabilisce che per le aree depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, la deducibilità del costo del personale neo-assunto spetta per un importo non superiore a 40.000 euro per ogni nuovo dipendente.
In ogni caso, la piena applicabilità dell`agevolazione è subordinata all`approvazione della stessa da parte della Commissione Europea.
Al riguardo, il disegno di legge, intervenendo sul comma 4-quater dell`art.11, del D.Lgs. 446/1997, prevede, a livello generale, che la deduzione spetti:
o in relazione all`incremento, registrato in ciascuno dei tre periodi d`imposta successivi al 2004 (2005-2007), del numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupati nel periodo d`imposta precedente (ora, invece, il confronto in ciascun periodo d`imposta va effettuato sempre con riferimento alla media dei lavoratori dipendenti nel periodo d`imposta 2004);
o a partire dal periodo d`imposta di assunzione e fino al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego (attualmente, invece, l`agevolazione è stabilita senza limiti temporali e non è esplicitato l`obbligo di mantenere il rapporto di lavoro);
o nella misura massima annuale di 20.000 euro per ciascun neo-assunto e nel limite dell`incremento complessivo del costo del lavoro rilevato dal Conto Economico (così come attualmente stabilito).
Viene, inoltre, previsto che la deduzione decade nel caso in cui nei periodi d`imposta interessati il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o uguale rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2004.
Inoltre, intervenendo anche sul comma 4-quinquies dell`art.11 del D.Lgs. 446/1997, il provvedimento prevede un incremento della deduzione IRAP spettante per le neo-assunzioni nelle aree svantaggiate, attualmente fissata nella misura massima annuale di 40.000 euro per ciascun nuovo dipendente.
In particolare, viene previsto che, nei periodi d`imposta 2005-2008, l`ammontare massimo della deduzione sia elevato a:
o 100.000 euro per ciascun neo-assunto nelle Regioni depresse del Mezzogiorno;
o 60.000 euro per ogni nuovo assunto nelle aree svantaggiate del Centro-Nord.
In tal ambito, viene poi precisato che i territori svantaggiati, cui è applicabile il beneficio fiscale, sono quelli individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, nonchè da quella che verrà approvata per il successivo periodo, tenuto conto anche dell`entrata di nuovi Paesi nell`Unione Europea.
Viene poi confermato che la deduzione opera comunque a decorrere dal periodo d`imposta in cui interverrà l`approvazione da parte della Commissione europea e nel rispetto del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 (in sostanza, i nuovi assunti dovrebbero rientrare, ai fini del beneficio, tra le categorie svantaggiate, quali ad esempio giovani under 25; diplomati o laureati da non più di 2 anni in cerca della prima occupazione; disabili; donne in aree con tassi di disoccupazione superiore alla media europea; disoccupati, etc.).
B. Semplificazione dei tributi locali
Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall`entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto, con effetto dal 1° gennaio 2006, alla revisione, armonizzazione e semplificazione dell`imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l`occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
In particolare, è previsto:
o la soppressione dell`imposta comunale sulla pubblicità;
o l`assoggettamento alla TOSAP delle occupazioni realizzate con impianti destinati alla pubblicità esterna;
o il mantenimento dell`esenzione dalla TOSAP per le occupazioni permanenti realizzate con balconi e verande relative ad unità immobiliari;
o esenzione per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche.
C. Possibilità di prevedere misure fiscali nell`ambito della “Legge obiettivo per le citta””`
All`interno delle disposizioni contenute nell`art.9 del disegno di legge, in materia di “Legge obiettivo per le citta””`, dirette a promuovere programmi per lo sviluppo economico di ambiti urbani e territoriali al fine di accrescerne le potenzialità competitive, è stabilito che tali obiettivi possano essere raggiunti anche attraverso l`adozione di misure fiscali di competenza comunale sugli immobili (es. interventi in materia di ICI) e strumenti di incentivazione del mercato delle locazioni (es. misure sul reddito dirette a favorire il mercato degli affitti).
Si ricorda, infine, che le disposizioni del decreto legge sono di immediata applicazione, ossia a partire dal 17 marzo 2005, mentre quelle contenute nel disegno di legge entreranno in vigore solo a seguito della definitiva approvazione parlamentare del provvedimento e della successiva pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
[1] Sono considerate società controllate, ai sensi dell`art.2359 c.c.:
1) le società in cui un`altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell`assemblea ordinaria;
2) le società in cui un`altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un`influenza dominante nell`assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un`altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
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