Confermata la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi sostenuti in relazione ai prestiti contratti per la costruzione, acquisizione o ristrutturazione dei beni immobili strumentali e di quelli costituenti il magazzino delle imprese edili (cd beni merce). Questo il chiarimento più importante per il settore desumibile dalla circolare dell`Agenzia delle Entrate 17 marzo 2005, n. 11/E in ordine alla nuova disciplina di contrasto all`utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (art. 98 TUIR 917/86; c.d. THIN CAP). In tali casi la patrimonializzazione degli interessi passivi (art. 110, comma 1, lett. b, del TUIR) è riconosciuta ai fini fiscali purchè tali interessi siano imputati in bilancio ad incremento del costo dei beni stessi. Anche con riferimento a tali beni, tuttavia, opera la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi introdotta dall`art. 98 che si riferisce, indifferentemente, a tutti gli interessi passivi derivanti da finanziamenti, prescindendo dalle modalità di imputazione degli stessi e dalla eventuale patrimonializzazione.
La circolare precisa altresì:
· la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi non opera nel caso in cui la società finanziata dimostri che il finanziamento è giustificato dalla oggettiva capacità di ottenere il credito con la sola garanzia del proprio patrimonio sociale. In tal ambito viene precisato che a tal fine si deve tenere in considerazione oltre che del patrimonio netto anche delle attività e passività potenziali connesse agli impegni e a rischi assunti;
· tra i finanziamenti rilevanti ai fini della determinazione della quota di interessi indeducibili si tiene conto anche di quelli garantiti dai soci o da loro parti correlate. Tra le garanzie di fatto, l`Agenzia precisa che rientrano anche le lettere di patronage qualora le stesse siano determinanti ai fini dell`ottenimento del finanziamento da parte della banca o del soggetto finanziatore;
· i finanziamenti rilevanti si ricollegano ad operazioni di natura finanziaria, diverse da quelle finalizzate all`acquisizione di beni e servizi per l`esercizio dell`attività.
Si richiama l`attenzione, infine, sul fatto che la limitazione della deducibilità degli interessi passivi non opera, in ogni caso, per le imprese il cui volume di ricavi non supera la soglia prevista per l`applicazione degli studi di settore (Euro 5.164,659).
Per un maggiore approfondimento sulla Thin Cap si rinvia alla circolare Ance n.28 del 27 aprile 2004.
A breve sarà comunque predisposta una circolare riepilogativa della disciplina, alla luce dei chiarimenti ministeriali.
4119-circolare Agenzia Entrate 17 marzo 2005, n.11-E.pdfApri