Nel caso in cui il fabbricato ristrutturato, che fruisce del 36%, venga trasferito (per vendita, successione o donazione), il diritto alla detrazione per le rate residue compete a condizione che il nuovo proprietario sia in grado di esibire tutta la documentazione per il riconoscimento della detrazione (comunicazione al Centro Operativo di Pescara, alla ASL, dichiarazione di esecuzione dei lavori, fatture e bonifici bancari).
Queste le precisazioni fornite dall`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.17/E del 3 maggio 2005.
In sostanza, si richiama l`attenzione sul fatto che l`acquirente (o erede) deve necessariamente farsi rilasciare (o recuperare) tutta la documentazione originale da esibire a richiesta dell`Amministrazione finanziaria, ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.
Si ricorda, inoltre, che il problema non rileva qualora si tratti di vendita di fabbricato acquistato con i benefici di cui all`art.9, legge 448/2001 (detrazione del 36% commisurata al 25% del corrispettivo d`acquisto e, comunque, corrispondente ad un importo non superiore a 48.000 euro). Anche in tali casi, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà sufficiente indicare il codice fiscale dell`impresa che ha realizzato l`intervento.
4132-Circolare n.17-E del 3 maggio 2005.pdfApri