Per un`impresa edile non costituisce causa di revoca del credito d`imposta, spettante ai sensi dell`art.4 della legge 27 dicembre 1997, n.449, la riduzione del livello occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni, qualora il licenziamento del lavoratore dipenda dalla fine fase lavorativa del cantiere.
Così si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con Sentenza n.79/5/05 del 19 maggio 2005, che ha accolto il ricorso proposto da un`impresa di costruzioni associata, in merito al legittimo utilizzo del citato art.4 della Legge 449/1997, recante incentivi per le piccole e medie imprese che abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti, nel periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 2000.
In particolare, il Giudice di merito si è espresso circa un provvedimento di revoca del beneficio, per mancato rispetto dei requisiti posti dal comma 5 della citata disposizione, ai sensi del quale l`agevolazione si applica, tra l`altro, qualora il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato (art.4, comma 5, lett. c).
Il mancato rispetto di tale requisito, nel periodo triennale di agevolazione, secondo le disposizioni di legge, provoca la revoca del beneficio e dà luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato, con l`applicazione delle relative sanzioni, così come nel caso di specie nel quale, in sede di accertamento da parte degli uffici locali dell`Agenzia delle Entrate, è stata contestata violazione dell`assunto di cui all`art.4, comma 5, lett. c), ed è stato emesso dalla stessa Amministrazione avviso di recupero del credito utilizzato dall`impresa.
Nel merito delle ipotesi di revoca del credito, è nel passato intervenuta l`Amministrazione finanziaria, con la Circolare n.219/E del 18 settembre 1998, precisando che la riduzione del livello occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° ottobre 1997 – 31 dicembre 2000, per cause non imputabili nè alla volontà del datore di lavoro nè a quella del prestatore, non costituisce, in generale, causa di revoca del credito (ad esempio, la messa in mobilità dei lavoratori in carico all`impresa).
In tal ambito, la Sentenza in esame, come più volte sostenuto dall`ANCE, afferma che anche la riduzione del livello occupazionale nell`ambito dell`attività edilizia è del tutto indipendente dalla volontà dell`imprenditore, e non può quindi intendersi come causa di revoca del beneficio di cui all`art.4 della Legge 449/1997.
Il datore di lavoro procede necessariamente a licenziamenti collettivi di personale per fine fase lavorativa, trattandosi di una peculiarità dell`attività edilizia svolta, caratterizzata proprio da una “temporaneità intrinseca”” dell`organizzazione delle risorse impiegate.
La violazione della disposizione agevolativa, aggiunge la Commissione, non trova, pertanto, fondamento nell`ambito dell`attività delle costruzioni «necessariamente caratterizzata dall`apertura di cantieri di varia lunghezza, strumentali alla realizzazione di determinati lavori e dalla conseguente chiusura degli stessi, all`atto della realizzazione delle relative opere».
Si precisa, in sostanza, che, pur trattandosi di giudizio di primo grado, tale pronuncia riveste particolare importanza per le imprese associate, nella definizione del principio che la naturale e non volontaria riduzione del personale occupato, al momento della conclusione dei lavori di un cantiere, non può in nessun caso imputarsi alla volontà del datore di lavoro, ed altresì non può quindi mai costituire causa di revoca del credito d`imposta, poichè risulterebbe manifestatamene e indubbiamente contrario alla ratio normativa, volta a favorire l`occupazione.
4142-Sentenza n.79-5-05 del 19 maggio 2005.pdfApri