La Commissione europea ha riconosciuto compatibili con la normativa sugli Aiuti di Stato le disposizioni sulle agevolazioni fiscali ai fini IRAP spettanti per le nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, disciplinate dall`art.11, commi 4-quater e 4-quinquies, del D.Lgs. 446/1997 (commi introdotti dall`art.1, commi 347-348, della legge 311/2004, legge finanziaria 2005 e, da ultimo, modificati dall`art.11 ter della legge 80/2005).
Come noto, si tratta di un sistema di deduzioni riconosciute ai fini IRAP per tutti i soggetti passivi d`imposta (ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche), spettanti:
Ü in relazione all`incremento, registrato in ciascuno dei tre periodi d`imposta successivi al 2004 (2005-2007), del numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupati nel periodo d`imposta precedente;
Ü a partire dal periodo d`imposta di assunzione e fino al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego;
Ü nella misura massima annuale di 20.000 euro per ciascun neo-assunto e nel limite dell`incremento complessivo del costo del lavoro rilevato dal Conto Economico.
Tale importo è elevato fino a 100.000 euro per ciascun neo-assunto nelle Regioni depresse del Mezzogiorno e 60.000 euro per ogni nuovo assunto nelle aree svantaggiate del Centro-Nord. In particolare, i territori svantaggiati, cui è applicabile il beneficio nella misura maggiorata, sono quelli individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, nonchè da quella che verrà approvata per il successivo periodo, tenuto conto anche dell`entrata di nuovi Paesi nell`Unione Europea.
Ai fini del calcolo della deduzione spettante, è inoltre previsto che:
Ü l`incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell`art.2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
Ü per i soggetti di cui all`art.3, comma 1, lett.e del D.Lgs. 446/1997(quali gli enti privati) la deduzione spetta solo con riferimento all`incremento dei lavoratori utilizzati nell`esercizio dell`attività commerciale;
Ü nell`ipotesi di impresa di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti;
Ü nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deduzione spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell`impresa sostituita.
Viene, inoltre, previsto che la deduzione decade nel caso in cui, nei periodi d`imposta interessati, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o uguale rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2004.
Viene poi confermato che la deduzione opera comunque a decorrere dal periodo d`imposta 2005, in virtù dell`approvazione da parte della Commissione europea e nel rispetto del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.