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Anche l'Ecofin autorizza la proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per i settori ad alta intensita' di manodopera fino al 31 dicembre

Archivio, Fiscalità e incentivi

IVA – L`ECOFIN approva la proroga dell`IVA ridotta per i servizi ad alta intensità di manodopera

16 Febbraio 2006
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Dopo il raggiungimento dell`accordo unanime tra i 25 Paesi dell`Unione Europea, anche l`ECOFIN (Consiglio dei Ministri dell`Economia e delle Finanze della Comunità Europea), in occasione dell`incontro del 14 febbraio 2006, ha approvato la Proposta di Direttiva del Consiglio dell`Unione, che, modificando la DIR. 77/388/CEE, autorizza così la proroga dell`applicazione delle aliquote IVA ridotte per i settori ad alta intensità di manodopera e che, in particolare in Italia, ha permesso, dal 2000 e sino al 31 dicembre 2005, l`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
L`accordo raggiunto prevede:
Ü la possibilità per gli Stati membri che hanno già adottato il regime agevolato di prorogarne l`applicazione sino al 31 dicembre 2010, con decorrenza dal 1º gennaio 2006, al fine di garantire la continuità giuridica nel proprio ordinamento. Tale previsione evita così l`eventualità di subire procedimenti di infrazione per quegli Stati Membri che abbiano continuato ad applicare le aliquote IVA ridotte in attesa dell`approvazione della proroga;
Ü la possibilità per gli Stati membri che hanno già beneficiato del regime agevolato di adottare, in casi eccezionali, l`aliquota IVA ridotta per un terzo servizio, tra quelli previsti nelle categorie di cui all`allegato K della stessa Dir.77/388/CEE, comunicando preventivamente alla Commissione Europea la modifica dell`elenco dei servizi agevolati per la relativa autorizzazione;
Ü la possibilità per gli Stati membri che non hanno adottato il regime agevolato prima del 31 dicembre 2005 di chiederne l`applicazione per uno o più servizi,facendone preventiva richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea, entro il 31 marzo 2006;
Ü la presentazione, entro il 30 giugno 2007, al Parlamento e al Consiglio dell`Unione, da parte della Commissione Europea, di una relazione di valutazione dell`impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e del mercato interno
Si attende, quindi, ora l`entrata in vigore di tali nuove disposizioni, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell`Unione europea della nuova direttiva che, ufficialmente, rende possibile la proroga dell`aliquota d`imposta ridotta, attraverso il relativo recepimento da parte degli Stati membri.
In ogni caso, l`ANCE è già intervenuta presso le competenti sedi governative nazionali, affinchè, non appena possibile, la direttiva europea trovi immediato recepimento in Italia, così da consentire nuovamente l`applicazione dell`IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Ciò, alla luce dei notevoli effetti positivi che la misura, insieme alla contestuale detrazione IRPEF del 36% (41% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006), ha prodotto negli ultimi sei anni, in termini di recupero dell`evasione, di incremento dell`occupazione e degli investimenti in tali settori, con conseguenti vantaggi anche per l`Erario dovuti all`incremento del gettito fiscale
In attesa della pubblicazione della suddetta direttiva europea, che consenta la proroga del regime agevolato e del suo recepimento in Italia (reso per il momento difficoltoso dallo scioglimento delle Camere), si evidenzia che, dal 1° gennaio 2006, l`IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni è tornata ad applicarsi nella misura ordinaria del 20%, mentre resta ferma anche per il futuro l`aliquota del 10% per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1, lett. c e d, D.P.R. 380/2001), in quanto prevista a regime (ossia senza vincoli temporali) dal n.127 – quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa delle aliquote IVA applicabili, dal 1° gennaio 2006, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, alla luce, tra l`altro, dei nuovi riferimenti normativi previsti dal D.P.R. 380/2001, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».
Tipologia d`intervento
Vecchio riferimento normativo
Nuovo riferimento normativo
Aliquote IVA
Manutenzione ordinaria edifici residenziali e non
Art.31, comma 1, lett. a) della Legge 457/1978
Art.3, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001
20%
Manutenzione straordinaria edifici residenziali e non
Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978
Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001
20%
Manutenzione straordinaria edifici residenziali pubblici
Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978
Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001
10%
(n.127-duodecies, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972)
Risanamento e restauro conservativo
Art.31, comma 1, lett. c) della Legge 457/1978
Art.3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001
10%
(n.127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 663/1972)
Ristrutturazione edilizia
Art.31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978
Art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 (1)
10%
(n.127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 663/1972)
Ristrutturazione urbanistica
Art.31, comma 1, lett. e) della Legge 457/1978
Art.3, comma 1, lett. f) del DPR 380/2001
10%
(n.127-quaterdecies Parte III, Tabella A, DPR 663/1972)
(1) Rientrano in tale categoria anche gli interventi di demolizione dell`edificio e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l`adeguamento alla normativa antisismica.

4173-Proposta di Direttiva del Consiglio dell`Unione.pdfApri
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