Tra questi sono compresi:
1. l`SG69U che costituisce lo studio di settore per l`edilizia, in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro, aventi i seguenti codici di attività:
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45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
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45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
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45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
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45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
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45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
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45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
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45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
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45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione
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2. l`SG40U che costituisce lo studio di settore per gli esercenti attività di valorizzazione, vendita e locazione degli immobili, anch`esso in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro, aventi i seguenti codici di attività:
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70.11.0 – Valorizzazione e promozione immobiliare
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70.12.0 – Compravendita di beni immobili
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70.20.0 – Locazione di beni immobili
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Come noto, il citato comma 399, dell`art. 1 della legge 311/2004, ha previsto, di norma, la revisione degli Studi di Settore ogni 4 anni dall`entrata in vigore dello studio, ovvero dall`ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima dei 4 anni tenuto conto di dati e informazioni ufficiali, quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della Commissione di esperti costituita con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, tra le quali l`Ance.
Gli Studi selezionati sono stati scelti in relazione all`anno della loro approvazione (studi approvati in anni meno recenti), nonchè sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria ovvero degli osservatori provinciali.
Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti accorpamenti tra studi o tra codici di attività, che si renderanno necessari durante l`elaborazione degli stessi. Gli Studi così revisionati saranno applicabili a partire dal periodo d`imposta 2006 (dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d`imposta 2006-Unico 2007).
A tal fine, si ritiene necessaria la piena collaborazione da parte delle Associazioni territoriali affinchè le Imprese Associate vengano sollecitate a fornire copia, anche in forma anonima, del Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di Settore, allegato alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d`imposta 2004 (Unico 2005), provvisto dei relativi dati contabili..
Si richiama, infatti, l`attenzione sull`importanza di acquisire i dati richiesti con riferimento quanto meno ad un campione rappresentativo delle Imprese Associate, in modo da poter esprime un giudizio fondato sul nuovo Studio ed evitare l`adozione di uno strumento di accertamento inadeguato.
4222-Provvedimento 20 marzo 2006.pdfApri