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Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di immobili e misure di pagamenti delle pubbliche amministrazioni in tema di riscossione

Archivio, Fiscalità e incentivi

Plusvalenze da cessioni immobiliari – Riscossione: misure sui pagamenti delle PA – Chiarimenti

23 Gennaio 2007
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Le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili (aree e fabbricati), conseguite da privati effettuate tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006, sono soggette all`imposta sostitutiva dell`IRPEF, pari al 20%. Per contro, dal 1° gennaio 2007, tale regime fiscale rimane in vigore solo per i fabbricati, essendo stato eliminato il regime agevolato per le cessioni di aree suscettibili di destinazione edificatoria.
Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 10.000 euro, devono verificare che il beneficiario non sia moroso rispetto all`obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Queste le conferme contenute nella Circolare dell`Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007, che ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali questioni (Crf. Manovra 2007 – Decreto Legge 262/2006 – Conversione in Legge del 30 novembre 2006).
1. Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili
2. Misure sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
1. Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili.
Come noto, il comma 496, dell`art. 1 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto l`applicazione di un`imposta sostitutiva pari al 12,50% sulle plusvalenze realizzate, dai privati non esercenti attività commerciale, con la vendita di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni e con la cessione delle aree edificabili.
Il D.L. 262/2006 innalza l`aliquota dell`imposta sostitutiva, per le plusvalenze realizzate con trasferimenti di aree e fabbricati, dal 12,50% al 20%.
L`Amministrazione Finanziaria ha confermato, nella Circolare dell`Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007, che l`imposta sostitutiva del 20% è limitata alle sole cessioni infraquinquennali di fabbricati e terreni non edificabili.
Infatti, l`art. 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha eliminato l`assoggettamento ad imposta sostitutiva per le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni suscettibili di destinazione edificatoria,per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2007.
Di contro, le plusvalenze realizzate in seguito a cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell`art. 67, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 sono assoggettate alle ordinarie modalità di tassazione.
Resta fermo che l`imposta sostitutiva viene applicata su richiesta del cedente, resa al notaio rogante, il quale provvede all`applicazione ed al versamento della stessa.
In assenza della richiesta, si applica l`ordinario regime di tassazione, stante il quale sono assoggettate ad Irpef (come redditi diversi, ai sensi dell`art.67, comma 1, lett.b, D.P.R. 917/1986), con l`aliquota marginale propria del contribuente, le plusvalenze realizzate con la vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad esclusione di quelli acquistati per successione e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (fattispecie che comunque rimangono escluse da tassazione). In caso di cessione a titolo oneroso di aree edificabili, le plusvalenze realizzate sono tassate ai fini Irpef, a prescindere dal periodo intercorso tra l`acquisto e la successiva vendita del medesimo terreno.
Per completezza, si ricorda che il D.L. 223/2006 (art. 37, c. 38-39) ha previsto, a partire dal 4 luglio 2006, la tassazione Irpef delle plusvalenze realizzate dalla vendita di fabbricati ricevuti per donazione, quando effettuata entro 5 anni, decorrenti dalla data di acquisto da parte del donante. Anche in tal caso, la plusvalenza (data dalla differenza tra corrispettivo di cessione e prezzo di acquisto o costo di costruzione sostenuto dal donante), come confermato dalla Circolare n. 1/E, viene tassata con applicazione dell`imposta sostitutiva al 20%.
2. Misure sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni.
Nell`ambito delle disposizioni in materia di riscossione, l`art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge 286/2006, introduce l`art. 48 bis al DPR 602/1973 (che disciplina la riscossione ai fini delle imposte sui redditi).
La nuova disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, hanno l`obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all`obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
La circolare n. 1/E/2007 ha confermato che, in caso affermativo, l`ente erogante non procede al pagamento e, contestualmente, segnala al competente agente delle riscossione tale circostanza ai fini dell`avvio dell`attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La stessa Circolare n. 1/E/2007 rinvia, per le modalità di attuazione di tale misura, che pertanto deve intendersi attualmente sospesa, ad un Regolamento del Ministro dell`Economia e delle Finanze.

4316-Circolare Agenzia Entrate n. 1-E del 19-01-2007.pdfApri
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