A seguito di numerose richieste di chiarimento in ordine all`obbligo di indicazione del costo della manodopera relativamente alla fruizione dei benefici per gli interventi di ristrutturazione degli edifici abitativi (detrazione IRPEF del 36% e applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni), si forniscono di seguito alcune precisazioni che attendono conferma ufficiale da parte dell`Agenzia dell`Entrate.
Come noto, l`art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) prevede la proroga per il 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 Euro per unità immobiliare:
– della detrazione IRPEF del 36%, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
– dell`applicazione dell` aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi, fatturate dal 1° gennaio 2007.
A pena di decadenza dalle agevolazioni, il successivo comma 388 della medesima legge conferma l`obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata nell`intervento agevolato, come già previsto, per la detrazione del 36%, dall`art. 35, commi 19-20 della legge 248/2006.
Sul tema, in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, l`Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire alcune indicazioni circa le modalità applicative conseguenti l`obbligo dell`indicazione della manodopera in fattura, che, al momento, non hanno trovato ancora conferma ufficiale.
In particolare, l`Amministrazione finanziaria ha precisato che:
– è sufficiente l`indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
– è sufficiente l`indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell`esecuzione dell`intervento impegni;
– nell`ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d`impresa;
– qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l`indicazione in fattura del costo della manodopera è limitato al solo costo relativo ai dipendenti;
– in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell`appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l`indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell`appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
– l`obbligo d`indicazione del costo della manodopera trovi applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Il citato comma 388 dell`articolo unico della Legge finanziaria estende poi tale obbligo, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007, anche ai fini dell`applicazione dell`IVA ridotta al 10% esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
In proposito, sebbene il Legislatore, nel prorogare per il 2007, l`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% in relazione a tale tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria), rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell`art. 1 della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all`art. 7, comma 1, lett.b) della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui all`art. 31, comma 1, lettere a, b, c e d della legge 457/1978), la portata del beneficio è circoscritta agli interventi che solo in via transitoria scontano l`applicazione della suddetta agevolazione.
Tale assunto è stato già da tempo chiarito dall`Amministrazione finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000, n.71/E, nell`illustrare l`ambito applicativo dell`art.7 della legge 449/1999, ha precisato che il citato beneficio trova applicazione sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le disposizioni in materia di IVA che prevedono l`applicazione di un`aliquota agevolata «in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili » (ovverosia gli interventi di cui all`art. 31, comma 1, lettere c e d della legge 457/1978, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, a cui si applica a regime l`aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972).
Ciò premesso, si conferma che, dal 1° gennaio 2007, sussiste l`obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera con riferimento alle fatture relative a lavori di qualsiasi tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici abitativi (recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia) solo nell`ipotesi in cui, contestualmente alla riduzione dell`aliquota IVA, il committente non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i medesimi interventi, a pena di decadenza dalla suddetta agevolazione.
Viceversa, nell`ipotesi in cui il committente non fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma solo della riduzione dell`aliquota IVA del 10%, l`obbligo sussiste solo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, come sopradetto, per interventi più incisivi l`aliquota ridotta si applica a regime e non solo per interventi eseguiti su edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione strumentale..
Si sottolinea, infine, che il beneficio è riconosciuto ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), è la Comunità Europea ad autorizzare gli Stati Membri, tra i quali l`Italia, ad applicare aliquote IVA ridotte, al fine di contrastare il lavoro nero.
Sembra, pertanto, coerente con la ratio normativa porre l`obbligo di indicazione del costo della manodopera solo con riferimento ai servizi ai quali il beneficio si applica, che in Italia corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa.