CAMERA DEI DEPUTATI
______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL Costituzionale su “Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo”” (DDL 4358/C).
L`Aula ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali.
Il provvedimento reca modifiche agli artt. 56 e 58 della Costituzione in materia di diritto al voto, al fine di abbassare i limiti di età sia per l`eleggibilità sia per il diritto di voto, nell`ottica di valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica.
In particolare, viene prevista l`equiparazione dell`età per l`esercizio del diritto di voto passivo e attivo con la conseguente possibilità di votare ed essere votati a 18 anni di età alla Camera dei Deputati e a 25 anni al Senato.
Viene, inoltre, integrato l`art. 31 della Costituzione disponendo che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale della Nazione e informa le proprie scelte al principio di equità fra generazioni.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
– DDL “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”” (DDL 4290/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico – istituito dallo stesso provvedimento – presenti un rapporto annuale sull`applicazione nei Comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, relative: agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ai nuovi piani regolatori generali, ai piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi, e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
I Comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al suddetto decreto e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde ed i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Viene, altresì, previsto che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permesso di costruire e dalle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/2001, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25% del totale annuo.
Viene, infine, previsto che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, ceduti al Comune nell`ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66% della proprietà della lottizzazione.
Le Regioni ed i Comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.
Emend. 3.01 a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene integrata la disposizione sulla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani con la previsione, per Regioni ed enti locali, di elaborare: capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione di aree, nonchè capitolati per le opere a verde che prevedano l`obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali.
Emend. 5.54 a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene inserita un`apposita disposizione, nell`ambito delle misure previste per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, per favorire il risparmio del suolo e la salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate. A tal fine, viene previsto che i Comuni possono prevedere, tra l`altro, particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti.
Come contributo statale all`attuazione delle suddette finalità, vengono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Vengono demandati ad un successivo decreto ministeriale l`individuazione dei criteri di erogazione delle risorse e le modalità di attuazione.
Emend. 5.1 a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene modificato l`articolo 15 del TU delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986 in materia di detrazioni di oneri, prevedendo una detrazione del 55% – fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo, nel limite di spesa massima di 20 milioni di euro annui – per le spese documentate, relative ad interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani finalizzati all`assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell`inquinamento acustico ed alla riduzione delle escursioni termiche,
A tal fine, è istituito presso il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall`anno 2012.
Emend. 5.3 a firma di Parlamentari
Art. 5
Viene previsto, nell`ambito delle misure previste per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che i comuni e le province, diano annualmente conto, sui rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell`acquisizione e sistemazione delle aree destinate dalla strumentazione urbanistica vigente a verde pubblico.
Emend. 5.53 a firma di Parlamentari
Art. 6
è stata soppressa la disposizione concernente gli incentivi all`utilizzo del verde pensile, con la quale si prevedeva l`adozione da parte delle amministrazioni comunali di misure, relative, tra l`altro, agli edifici di nuova costruzione, per favorire il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite.
Emend. 5.53 a firma della Commissione
Il disegno di legge prevede disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con la possibile adozione di apposite misure da parte di regioni province e comuni, ciascuno nell`ambito delle proprie competenze e risorse disponibili.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL Costituzionale su “Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione”” (DDL 4144/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha appr ovato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge costituzionale in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Art. 1
Nell`ambito delle modifiche all`art. 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica viene previsto che la legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati.
Emend. 1.12 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 45 della Costituzione disponendo che la legge provvede alla tutela e allo
sviluppo non solo dell`artigianato ma anche delle piccole imprese.
Emend. 1.02 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 2
Nell`ambito delle modifiche all`art. 97 della Costituzione in materia di pubblica amministrazione, viene introdotto tra i criteri da rispettare nella definizione dell`ordinamento degli uffici amministrativi il principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Emend. 2.7 a firma di parlamentari
Art. 3
Nell`ambito delle modifiche all`art. 118 della Costituzione viene stabilito che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati.
Emend. 3.2 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Il provvedimento interviene sugli artt. 41, 97 e 118 della Costituzione con la finalità di rafforzare i princìpi sociali e liberali a fondamento della responsabilità economica.
Con riferimento all`articolo 41, la garanzia costituzionale della libertà dell`iniziativa economica privata viene estesa anche alla libertà dell`attività economica, da intendersi quale successivo momento di svolgimento connesso alla fase iniziale di scelta dell`attività stessa. Viene, inoltre, inserita la previsione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Tra i limiti all`iniziativa e all`attività economica privata viene previsto il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Viene, altresì, stabilito che la legge si conformi ai principi di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, prevedendo, di norma, controlli successivi.
Con riguardo all`art. 97 in materia di pubblica amministrazione, viene specificato che le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà e dei diritti dei cittadini e del bene comune e l`esercizio, anche indiretto, di queste è regolato in modo che ne siano assicurate l`efficienza, l`efficacia, la semplicità e la trasparenza.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.