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Il Consiglio di Stato (sez V, sent. n. 83, 11 gen. 2011) si è espresso a favore della legittimità di un`aggiudicazione in caso di Durc incompleto in quanto mancante dell`attestazione di un ente previdenziale

Archivio, Opere pubbliche

Consiglio di Stato: Durc incompleto non determina l`illegittimità dell`aggiudicazione

9 Febbraio 2011
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Secondo i giudici di Palazzo Spada, la stazione appaltante non può automaticamente escludere da una gara un` impresa concorrente in caso di presentazione di Durc che, seppur incompleto, sia in corso di validità e non riporti alcuna inadempienza contributiva.
Nel caso specifico, infatti, era stata impugnata l`aggiudicazione di un appalto ad un` impresa che aveva presentato, in sede di gara, un Durc provvisto dell`attribuzione contributiva Inail ma non Inps, non essendosi ancora pronunciata l`Inps competente al momento del rilascio del documento, avvenuto 28 giorni dopo la richiesta.
Il tribunale di prima istanza aveva tuttavia respinto il ricorso, osservando come tale circostanza non causerebbe l`invalidità della procedura, dal momento che, in sede di stipula di contratto, l`amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto svolgere ulteriori controlli della regolarità contributiva dell`impresa aggiudicataria.
La sentenza in esame, confermando la pronuncia di merito, precisa come le dichiarazioni contenute nel documento unico di regolarità contributiva costituiscano un dato non contestabile da parte della stazione appaltante. Ad essa, invece, spetta l`onere sia di controllare l`eventuale presenza di procedimenti volti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali, sia di stabilire, a fronte di violazioni riportate nel Durc, se queste rivestano il carattere della gravità, secondo quanto previsto dall`articolo 38 comma 1, lett. i del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006).
Pertanto, seguendo tale logica, se neppure la presenza di inadempienze contributive autorizza l`automatica esclusione dell`impresa concorrente dalla gara, a maggior ragione, in omaggio al principio di continenza, ciò non può consentirsi in caso di presentazione di un Durc dal quale non risulti alcuna inadempienza agli obblighi di legge.
Avverso tale soluzione non è utilmente opponibile, secondo i giudici amministrativi, che il Durc sia stato rilasciato dopo 28 giorni dalla richiesta, vale a dire due giorni prima che maturasse il termine per il silenzio assenso, che in questo caso, come noto, è di 30 giorni.
La sentenza, infatti, sottolinea che, per la parte di certificazione relativa alle attestazioni Inps, deve considerarsi comunque maturato il silenzio assenso allo scadere del 30 giorno, con la conseguente conferma della regolarità contributiva anche nella parte non esplicitata nel Durc.
A conferma di ciò vi è anche l`ulteriore considerazione che, se così non fosse, si realizzerebbe una mancata tutela del concorrente incolpevole, il quale, avendo presentato un Durc valido e privo di riscontri negativi, si troverebbe a subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell`inerzia dell`ente previdenziale.
Riguardo inoltre, alla natura giuridica e alle finalità del Durc, il Consiglio chiarisce che esso, anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, si configura come dichiarazione di scienza rientrante tra gli atti pubblici e, pertanto, non lascerebbe spazio ad una attività valutativa dell`amministrazione in merito ai dati e alle circostanze in esso dichiarate.

4373-sentenza 11 gennaio 2011, n. 83.pdfApri
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