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Con la risoluzione 20 marzo 2002, n.93/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sui soggetti neocostituiti che possono fruire dell'agevolazione fiscale Tremonti bis

Archivio, Fiscalità e incentivi

Agevolazioni “Tremonti bis“ – Nuove precisazioni ministeriali

25 Marzo 2002
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La Risoluzione dell`Agenzia delle Entrate del Ministero dell`Economia e delle Finanze 20 marzo 2002, n. 93/E confermando, in linea con i precedenti orientamenti ministeriali, che la detassazione prevista per l`acquisto di beni strumentali nuovi dall`art.4 della legge 383/2001 (cd Tremonti bis) può trovare applicazione per tutti i soggetti che risultano “attivi”” alla data di entrata in vigore della norma agevolativa, ossia al 25 ottobre 2001, ha fornito ulteriori precisazioni sul concetto di “costituzione”” per le società di capitali ai fini del beneficio fiscale.
Come già precisato con la precedente circolare 18 gennaio 2002, n. 4/E l`Agenzia delle Entrate ha, infatti, ribadito che per “imprese in attivita””` alla data del 25 ottobre 2001 si intendono:
– le società di capitali che risultano solo costituite precedentemente a tale data, non essendo necessario il compimento di nessun atto preliminare all`esercizio dell`attività;
– le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e le società o le associazioni non tenute a predisporre l`atto costitutivo, la cui data di inizio di attività, in questo caso desumibile dal modello di dichiarazione ai fini dell`IVA, sia precedente alla suddetta data.
Sulla base di queste precisazioni e con riferimento in particolare alle società di capitali, l`Agenzia delle Entrate ha quindi ulteriormente chiarito che, seppure le stesse vengano effettivamente ad esistenza solo con l`iscrizione nel registro delle imprese (momento in cui acquistano la personalità giuridica), ai fini del beneficio fiscale della Tremonti bis è sufficiente, per determinare il momento di inizio dell`attività dell`impresa, avere riguardo semplicemente alla data di stipulazione dell`atto costitutivo, che deve essere quindi precedente al 25 ottobre 2001.
Questo in considerazione del fatto che:
– nel periodo compreso tra la stipula dell`atto costitutivo e l`iscrizione nel registro delle imprese possono essere compiute comunque operazioni per conto della società che segnano l`avvio dell`attività;
– se il procedimento di costituzione si perfeziona, le operazioni strettamente necessarie alla costituzione possono riferirsi automaticamente alla società, purchè l`atto costitutivo preveda espressamente che le relative spese siano a carico della stessa;
– per le operazioni compiute in ogni caso prima della costituzione ed attinenti all`oggetto sociale, la società subentra nel rapporto con effetto retroattivo a seguito di ratifica.

4496-Risoluzione 20 marzo 2001, n.93-E.pdfApri
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