In particolare, il Provvedimento stabilisce che:
Ø in attuazione di quanto previsto dall`attuale testo dell`art.8, comma 1-bis, della legge 388/2000, le imprese interessate a fruire del credito di imposta devono trasmettere, a pena del disconoscimento del beneficio, un`istanza contenente i dati indicati nell`Allegato A allo stesso Provvedimento, nella sequenza in esso prevista e nel rispetto delle relative istruzioni;
Ø la trasmissione dell`istanza deve avvenire in via telematica, secondo le specifiche tecniche descritte nell`Allegato B al Provvedimento ed utilizzando un prodotto informatico chiamato “CREDITO 388“, che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio p.v.. In tal ambito si evidenzia, inoltre, che la trasmissione telematica dei dati richiesti può essere effettuata mediante invio diretto (via Entratel per i soggetti già abilitati o via Internet per tutti gli altri), oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all`art.3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 e successive modifiche (si tratta dei professionisti, dei CAF, delle Associazioni di categoria, ecc.). In quest`ultimo caso, i soggetti incaricati della trasmissione dei dati devono rilasciare, alle imprese che hanno richiesto il beneficio fiscale, una copia cartacea dell`istanza, contenente anche la data dell`impegno alla trasmissione e la sottoscrizione dell`intermediario incaricato; tale istanza dovrá essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione;
Ø il Centro Operativo di Pescara deve esaminare, con procedure automatiche, le istanze secondo l`ordine cronologico di presentazione e deve comunicare in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati, la ricezione dell`istanza e l`ammissione o il diniego del credito d`imposta. Nella comunicazione devono essere riportati i dati indicati nell`Allegato C allo stesso Provvedimento. Anche in tal ambito è previsto che gli intermediari incaricati della trasmissione dei dati devono rilasciare alle imprese che hanno richiesto il beneficio la comunicazione del Centro Operativo che attesta l`avvenuta ricezione dell`istanza e l`ammissione o il diniego del credito di imposta;
Ø con un successivo Provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni che, ai sensi dal comma 1- quater, dell`art.8 della legge 388/2000, devono essere trasmesse entro il secondo mese successivo alla chiusura dell`esercizio nel quale è stata presentata l`istanza preventiva, nonchè le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione.
4515-Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 18-07-11.pdfApri