Ai fini della determinazione dell`ammontare degli investimenti che fruiscono della detassazione prevista dalla Tremonti bis (artt.4-5 legge 383/2001) nell`ipotesi di contratto di appalto, occorre tener conto dei corrispettivi contrattuali liquidati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). In mancanza di uno stato di avanzamento è possibile far riferimento a qualsiasi altro atto o fatto ad esso equivalente idoneo a far considerare l`investimento come realizzato, con il conseguente passaggio di proprietà e del rischio inerente l`opera in corso di realizzazione (es. attuazione di una singola partita ai sensi dell`art. 1666 del codice civile).
In tutte le altre ipotesi (assenza di SAL o di atto equivalente), non è possibile considerare l`investimento come realizzato ancorchè sia stato parzialmente corrisposto il corrispettivo per l`esecuzione dell`intervento (es. anticipazione finanziaria, pagamenti in acconto, ecc.).
4521-risoluzione 1 agosto 2002, n.259-E.pdfApri