L`Agenzia delle Entrate, con la circolare 26 novembre 2002, n. 85/E, ha fornito i necessari chiarimenti in merito, tra l`altro, alla nuova disciplina della Dual Income Tax, introdotta, in particolare, dall`art.1, commi 1, lett. c) e 1-bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
In tal ambito, tenuto conto che le nuove disposizioni in materia di D.I.T. devono applicarsi già ai fini del calcolo della seconda rata di acconto IRPEG, da versare entro il prossimo 2 dicembre 2002, l`Agenzia ha precisato che, ai fini dell`esatta individuazione della misura del coefficiente di remunerazione del capitale investito (Cro), fissata secondo le nuove disposizioni in misura pari al saggio degli interessi legali (ossia, dal 1° gennaio 2002, al 3%), deve farsi riferimento al tasso legale vigente alla chiusura dell`esercizio di riferimento.
Ciò implica, in sostanza, che, ai fini del versamento dell`acconto IRPEG per il 2002 commisurato al dato storico (cioè al 2001), i soggetti con periodo di imposta coincidente con l`anno solare devono far riferimento, per individuare il coefficiente di remunerazione del capitale investito da applicare nel nuovo calcolo della D.I.T., alla misura del saggio di interessi vigente al 31 dicembre 2001, che era pari al 3.5%.
Si ricorda, comunque, che le imprese interessate al beneficio fiscale hanno la facoltà di scegliere, anche in vista del calcolo dell`acconto IRPEG di prossima scadenza, tra l`applicazione del nuovo regime D.I.T. (quindi, con il coefficiente di remunerazione ridotto secondo le modalità appena viste e senza tenere conto del cosiddetto “moltiplicatore””, pari al 40% dell`incremento di capitale investito) e quello delineato originariamente dal D.Lgs. 466/1997, con il limite, in tal caso, della sterilizzazione dell`incremento di investimenti in partecipazioni finanziarie e con il vincolo dell`aliquota media minima del 30%, ai fini delle imposte sul reddito.
In tal ambito, si richiama l`attenzione sul fatto che, come precisato tra l`altro dalla stessa circolare ministeriale n.85/E sopra citata, la scelta effettuata in sede di acconto fra uno dei due regimi modificativi della D.I.T. non vincola l`impresa beneficiaria a ripetere la medesima scelta anche in sede di saldo.
4528-Circolare 26 novembre 2002, n. 85-E.pdfApri