Con la Circolare 17 marzo 2003, n.1, l`Agenzia del Territorio ha provveduto a chiarire l`ambito applicativo delle misure di sanatoria fiscale introdotte dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002 e successive modificazioni), con riferimento ai tributi di propria competenza, ossia al settore ipotecario e catastale.
Rimandando, per approfondimenti, al testo della stessa Circolare n.1/2003, si evidenziano alcune specifiche precisazioni fornite dall`Agenzia del Territorio nell`ambito delle seguenti misure di sanatoria fiscale:
· “Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull`INVIM“ (art.11, commi 1, 1-bis e 4 della legge 289/2002)
In quest`ambito, l`Agenzia del Territorio ha, tra l`altro, chiarito che:
– la definizione agevolata, con il pagamento della sola maggiore imposta senza sanzioni e interessi, delle violazioni relative all`applicazione di agevolazioni tributarie inerenti gli atti pubblici formati, nonchè le scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002 (di cui all`art.11, comma 1-bis della legge 289/2002), può trovare applicazione anche per le agevolazioni connesse all`esecuzione di formalità ipotecarie. In tal caso, il contribuente deve presentare, entro il 16 aprile 2003, l`istanza contenete la dichiarazione di rinuncia all`agevolazione indebitamente richiesta, all`Ufficio provinciale presso il quale è stata eseguita la formalità oggetto di definizione. Entro 60 giorni dalla notifica di un apposito avviso di liquidazione, predisposto dai medesimi Uffici, il contribuente interessato deve, quindi, provvedere al pagamento delle maggiori imposte dovute (senza sanzioni e interessi);
– la possibilità di definire le formalità omesse, relative a registrazioni, presentazioni di denunce o dichiarazioni i cui termini siano scaduti al 1° gennaio 2003, mediante il pagamento dei relativi tributi (senza sanzioni e interessi) entro il 16 aprile 2003 (art.11, comma 4, legge 289/2002), è estesa anche alle formalità relative all`imposta ipotecaria, alla tassa ipotecaria, nonchè ai tributi speciali catastali. In tal senso, la definizione agevolata riguarda tutti gli atti, le denunce e le dichiarazioni per le quali al 1° gennaio 2003 risultino decorsi i termini per l`esecuzione delle formalità di trascrizione e annotazione obbligatorie, nonchè di voltura catastale.
· “Definizione dei carichi di ruolo pregressi”” (art.12 della legge 289/2002)
In tal ambito, viene precisato che sono compresi nei ruoli definibili in via agevolata, purchè emessi dagli Uffici statali ed affidati ai concessionari della riscossione entro il 31 dicembre 2000, anche quelli concernenti i tributi di competenza dell`Agenzia del Territorio.
· “Chiusura delle liti fiscali pendenti”” (art.16 della legge 289/2002)
Al riguardo, l`Agenzia del Territorio ha, tra l`altro, tenuto a precisare che non possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie relative ai provvedimenti di attribuzione della rendita catastale. Tali controversie, infatti, non coinvolgono aspetti direttamente riferibili ad un particolare tributo, in quanto hanno ad oggetto un atto impositivo “atipico””, di natura solo propedeutica all`applicazione di una serie di tributi diretti ed indiretti. Tale caratteristica, inoltre, fa sì che non risulti individuabile il “valore della lite”” (generalmente pari all`importo dell`imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado) da assumersi a base del calcolo degli importi da versare per il perfezionamento della definizione agevolata.
Risultano, invece, definibili le controversie, cui è parte l`Agenzia del Territorio, in materia di tributi dovuti per l`esecuzione di formalità ipotecarie (trascrizioni, iscrizioni e domande di annotazione). Si tratta, in prevalenza, dei ricorsi presentati contro gli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici provinciali del territorio, in seguito a revoca di agevolazioni fiscali erroneamente concesse in sede principale o ad altri errori di tassazione delle formalità ipotecarie.
4583-Circolare 17 marzo 2003, n.1.pdfApri