Si fa seguito al documento Proroga “Tremonti-bis“ per i territori colpiti dagli eventi calamitosi – Chiarimenti ministeriali del 21 marzo 2003, per trasmettere copia dell`Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2003, n.3290, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2003, con la quale vengono dettagliatamente individuati i Comuni delle Regioni dell`Italia Settentrionale, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2002, per i quali è stata disposta dall`art.5-sexies del D.L. 282/2002 (convertito in Legge 27/2003) la proroga della «Tremonti-bis» (detassazione degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui agli artt.4-5, legge 383/2001).
A tal proposito, si ricorda che la proroga delle suddette agevolazioni fiscali, disposta sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni strumentali mobili e sino al 31 luglio 2004 per quelli immobiliari, si applica a condizione che questi siano realizzati in sedi operative ubicate nei comuni:
· per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
· e nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale entro il 31 dicembre 2002.
Con riferimento a quest`ultima condizione, l`Agenzia, con la Risoluzione n.67/E del 20 marzo 2003, aveva già precisato che, anche nel caso in cui l`ordinanza sindacale individuasse specifiche partizioni del territorio comunale interessato dall`evento calamitoso, la proroga si rende in ogni caso applicabile agli investimenti realizzati nelle sedi operative localizzate sull`intero territorio comunale (non essendo, quindi, limitata alle sole sedi operative ubicate nelle specifiche porzioni di territorio comunale, individuate nell`ordinanza sindacale).
La proroga della Tremonti-bis con riferimento ai Comuni dell`Italia Settentrionale ha inoltre sollevato dubbi sulla legittimità di tale disposizione rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato. Sulla questione le Autorità Comunitarie hanno chiesto chiarimenti al Governo Italiano.
4589-Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n.3290.pdfApri