Si fa seguito al documento Credito di imposta per le nuove assunzioni – Termine per la presentazione del Modello ICO del 24 giugno 2003, per trasmettere la Circolare dell`Agenzia delle Entrate n.45/E del 1° agosto 2003, con la quale l`Amministrazione finanziaria ha fornito utili indicazioni ai contribuenti interessati alla presentazione delle istanze per l`attribuzione del credito d`imposta per le nuove assunzioni, di cui all`art.7 della Legge 388/2000 e successive modificazioni, redatte sulla base del Modello ICO, approvato il 30 gennaio 2003, utilizzabile a partire dal 16 luglio 2003.
Si sono resi necessari, in particolare, alcuni chiarimenti in merito alla corretta compilazione del QUADRO A relativo alla “Determinazione dell`incremento occupazionale rilevante e del credito d`imposta richiesto””. Si ribadisce in proposito che:
· per rispettare il meccanismo di calcolo del credito d`imposta spettante per le assunzioni effettuate, l`incremento deve essere rilevato alla fine del mese e, pertanto, nei relativi campi delle sezioni I e II del predetto quadro A , deve essere indicato un mese anteriore a quello di presentazione dell`istanza ed in particolare il mese nel quale si è verificato l`incremento occupazionale utile ai fini dell`agevolazione di cui trattasi;
· solo qualora gli incrementi occupazionali rilevanti si siano verificati in più mesi, dovranno essere compilati più quadri A, dovendo indicare, per ciascun mese in cui si è verificato l`incremento, i dati richiesti per il calcolo dell`entità dell`incremento nelle singole sezioni del quadro A;
· se, invece, nei mesi intercorrenti tra quello in cui si è verificato l`incremento e il mese precedente alla presentazione dell`istanza non si sono verificate variazioni della base occupazionale, occorre compilare un solo quadro A, con riferimento al mese in cui si è verificato l`incremento stesso.
Si ricorda, inoltre, che le variazioni in diminuzione della base occupazionale non devono essere comunicate con l`istanza, ma rilevano ai fini della verifica annuale ed ovviamente ai fini dell`entità del credito spettante.
è stato infine precisato che, nell`ipotesi in cui per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell`indicazione dei dati relativi ai lavoratori assunti o nella valutazione dei requisiti di ammissibilità all`agevolazione ovvero nella determinazione dell`incremento occupazionale o ancora negli importi del credito spettante, etc.), il datore di lavoro intenda annullare gli effetti dell`istanza precedentemente presentata (perdendo di conseguenza ogni diritto che da essa possa scaturire, compreso l`ordine cronologico acquisito), lo stesso dovrà inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un`apposita istanza di rinuncia in carta libera, indirizzata al Centro Operativo di Pescara (Via Rio Sparto, 21-65100 Pescara) e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del datore di lavoro, ai fini dell`esatta individuazione del soggetto rinunciatario.
Tale istanza dovrà inoltre necessariamente riportare il numero di protocollo relativo alla prima istanza cui s` intende rinunciare (desumibile dalla ricevuta di presentazione rilasciata dal sistema telematico).
Solo dopo l`invio dell`istanza di rinuncia, il contribuente interessato può anticipare via e-mail (centrooperativo.pescara.creditodimposta@agenziaentrate.it), e successivamente presentare, una nuova istanza contenente i dati corretti e completa in tutte le sue parti, che assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dal servizio telematico in relazione alla data e all`orario della sua presentazione.
4621-Circolare Agenzia Entrate n.45-E del 1°agosto 2003.pdfApri