In particolare, con riferimento alla sanatoria contabile (art.14, legge 289/2002), l`Agenzia ritiene che la possibilità (introdotta dall`art.1, comma 2-duodecies del citato decreto) di procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili, in caso di attività solo “parzialmente omesse”” in precedenza, non possa essere riferita a beni già iscritti in contabilità per un valore inferiore a quello effettivo.
A parere dell`Amministrazione finanziaria, infatti, l`omissione parziale è contabilmente sanabile solo nel caso in cui riguardi merci regolarmente iscritte in bilancio, ma non tenute in considerazione nella valutazione delle rimanenze finali.
Anche a seguito della modifica normativa, l`Agenzia conferma, quindi, che la regolarizzazione contabile è ammessa solo per adeguare quantitativamente le rimanenze dichiarate e non, invece, per consentire una rivalutazione delle stesse.
4646-Circolare ministeriale 25 settembre 2003, n. 51-E.pdfApri