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Entro il prossimo 20 dicembre si deve versare l'ICI anche per gli immobili oggetto di condono edilizio, da calcolarsi nella misura forfetaria di 2 euro per ogni metro quadrato condonato e per entrambe le annualita' 2003-2004. Cosi' il Dipartimento per le Politiche Fiscali in una recente nota

Archivio, Fiscalità e incentivi

ICI per gli immobili oggetto di condono edilizio

13 Dicembre 2004
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Entro il prossimo 20 dicembre 2004, si deve versare l`ICI anche per gli immobili che sono stati oggetto di sanatoria edilizia, da calcolarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e, provvisoriamente, nella misura forfetaria di 2 euro per ogni metro quadrato di opera condonata.
Così ricorda il Dipartimento per le Politiche Fiscali con una Nota pubblicata nei giorni scorsi sul Sito Internet del Ministero dell`Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it, in particolare nell`Home Page alla voce “ICI – Imposta comunale sugli immobili””).
In particolare, dopo aver ricordato la scadenza del prossimo 20 dicembre per il versamento del saldo dell`ICI dovuta per il 2004, il Dipartimento evidenzia come, entro lo stesso termine, va versata, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, anche l`ICI per gli immobili che sono stati oggetto della regolarizzazione edilizia (di cui all`art.32 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003).
Viene così confermato quanto già chiarito dallo stesso Dipartimento nella Circolare n.2/DPF del 7 giugno 2004 sulle disposizioni della Finanziaria 2004 (legge 350/2003) che, all`art.2, comma 41, ha previsto che, per gli immobili condonati, l`ICI è dovuta con decorrenza a partire dal 2003 (semprechè l`immobile sia stato ultimato o comunque utilizzato prima di tale data) ed in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera oggetto della sanatoria edilizia.
Nella medesima Circolare n.2/DPF/2004 era stato, poi, precisato che entro il 30 giugno 2004 doveva essere pagato il 50% dell`ICI dovuta per gli anni 2003-2004, calcolata con il metodo forfetario, mentre entro il 20 dicembre 2004 andava effettuato il conguaglio, sulla base delle rendita attribuita all`immobile sanato.
Tuttavia, tenuto conto delle diverse proroghe dei termini del condono edilizio (da ultimo disposta dall`art.10 del D.L. 282/2004 con riferimento alla seconda e terza rata dell`oblazione rispettivamente al 31 maggio 2005 e 30 settembre 2005), il Dipartimento ha evidenziato che allo stato attuale la maggior parte dei proprietari potrebbe non conoscere ancora la rendita catastale definitiva dell`immobile condonato.
In tali casi, quindi, l`ICI va versata entro il prossimo 20 dicembre 2004 provvisoriamente sulla base della misura forfetaria dei 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia sanata e per ciascun periodo d`imposta 2003 e 2004. Successivamente, quando sarà determinata la rendita catastale del medesimo fabbricato condonato, si dovrà versare l`eventuale saldo a conguaglio senza sanzioni, nè interessi.
Per quanto riguarda le modalità operative del pagamento, si richiamano le precisazioni della Circolare ministeriale n.2/DPF/2004, stanti le quali:
Ü deve essere usato un unico bollettino di conto corrente postale, benchè gli importi dovuti siano relativi sia all`anno 2003 che al 2004;
Ü nella casella relativa all`anno cui si riferisce il pagamento si devono riportare i numeri “04“, e cioè le ultime due cifre dell`anno 2004.
Si ricorda, infine, che la domanda di sanatoria edilizia (il cui termine di presentazione è scaduto il 10 dicembre u.s.) deve essere in ogni caso integrata, entro il 31 ottobre 2005 (termine così fissato dall`art.10 del D.L.282/2004), dalla:
· denuncia in catasto dell`immobile oggetto di illecito edilizio e dalla documentazione relativa all`attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
· denuncia ai fini dell`ICI;
· ove dovuto, dalle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e per l`occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

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