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Nuove agevolazioni per le concentrazioni tra le "microimprese" e modifiche all'acconto IRAP 2005. Queste le principali misure contenute nel DL 106/05

Archivio, Fiscalità e incentivi

Nuove agevolazioni per le concentrazioni e aggregazioni tra imprese – D.L. 106/2005

21 Giugno 2005
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Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2005 ha approvato il Decreto Legge 17 giugno 2005, n.106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2005, che prevede, tra l`altro, modifiche al pagamento dell`acconto IRAP per il 2005 e un nuovo premio per favorire processi di aggregazione e concentrazione tra micro-imprese, la cui efficacia è comunque subordinata all`approvazione della Commissione Europea. Quest`ultima misura si aggiunge al credito d`imposta introdotto dal D.L. 35/2005 (art.9), convertito con modificazioni dalla legge 80/2005, concesso alle micro, piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione UE del 6 maggio 2003) che prendono parte a processi di aggregazione (cfr. Misure fiscali per la competitività – Pubblicata la legge di conversione del D.L. 35/2005 del 19 maggio 2005).
Il provvedimento è in vigore dal 17 giugno 2005 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dovrà ora essere presentato al Parlamento per la relativa conversione in legge.
In particolare, la nuova agevolazione, prevista dall`art.2 del citato D.L. 106/2005, consiste in un credito d`imposta concesso alle imprese risultanti da processi di concentrazione o aggregazione, pari al 10% dell`importo risultante dalla differenza tra:
somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni IRAP presentate da tutte le imprese che partecipano al processo nel 2° periodo d`imposta precedente quello di ultimazione della concentrazione o aggregazione
(meno)
Il maggiore dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni IRAP presentate da tutte le imprese che hanno partecipato al processo nel 2° periodo d`imposta precedente quello di ultimazione della concentrazione o aggregazione
Il credito d`imposta è utilizzabile solo in compensazione (ai sensi del D.Lgs. 241/1997 e, quindi, non può essere chiesto a rimborso) e spetta a decorrere dal periodo d`imposta in cui interverrà la specifica approvazione della misura da parte della Commissione europea.
Queste, inoltre, le condizioni per fruire dell`agevolazione:
o le imprese che prendono parte al processo di concentrazione o aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di “microimprese“, di cui alla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 (numero di addetti inferiore a 10 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro). Le stesse imprese devono, inoltre, avere esercitato attività omogenee nei due periodi d`imposta precedenti la data di ultimazione del processo e devono risiedere in Stati membri dell`UE;
o il processo di concentrazione o aggregazione deve essere ultimato nel periodo compreso tra la data in cui interverrà l`autorizzazione della Commissione europea e i 24 mesi successivi e deve avere durata almeno pari a tre anni;
o l`impresa risultante dal processo deve rientrare nella definizione di micro, piccola, media impresa, di cui alla citata Raccomandazione UE del 6 maggio 2003 (in particolare, microimpresa = numero di addetti inferiore a 10 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro; piccola impresa = numero di addetti inferiore a 50 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 10 milioni di euro; media impresa = numero di addetti inferiore a 250 e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).
Inoltre, il credito d`imposta non compete se la concentrazione interessa imprese tra le quali esiste un rapporto di controllo, ai sensi dell`art.2359 del Codice Civile, oppure nel caso in cui avvenga tra società controllate dalla stessa persona fisica o da suoi familiari.
Per fruire del beneficio è previsto che l`impresa risultante dalla concentrazione inoltri un`apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell`Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione di avvenuta presentazione. L`Agenzia esamina le istanze secondo l`ordina cronologico di presentazione e comunica in via telematica, entro i 30 giorni successivi, il diniego del beneficio fiscale per carenza dei presupposti o per esaurimento dei fondi stanziati.
Con successivo Provvedimento ministeriale sarà approvato il modello di istanza e i termini di presentazione della stessa.
Per quanto riguarda l`IRAP, si segnala che l`art.1 del D.L. 106/2005 prevede che:
o ai fini del versamento dell`acconto 2005 non si applicano le disposizioni sull`utilizzo del criterio previsionale per il calcolo dello stesso, nonchè quelle concernenti l`esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza (di cui all`art.10, comma 3, legge 212/2000, cosiddetto “Statuto del contribuente””);
o in caso di violazioni dell`obbligo di versamento del saldo 2004, nonchè dell`acconto 2005, non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall`art.13 del D.Lgs. 472/1997, in caso di ravvedimento operoso, e dall`art.2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 (che prevede la riduzione ad un terzo delle sanzioni in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell`Amministrazione finanziaria circa l`esito della liquidazione dalla stessa effettuato sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente).
Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di compensare, ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997, le somme versate a titolo di acconto IRAP 2005 che risultino eccedenti rispetto all`importo effettivo che risulterà dovuto a seguito del riordino della medesima imposta (in particolare, il Governo ha annunciato l`intenzione di procedere ad una revisione della base imponibile IRAP, che probabilmente consentirà, a partire dal 2006, la graduale deduzione del costo del lavoro).
Da evidenziare, infine, che il medesimo decreto legge modifica anche le disposizioni dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), nella parte in cui (art.10, comma 3) stabilisce, tra l`altro, che non debbano essere irrogate sanzioni a carico del contribuente quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull`ambito di applicazione della norma tributaria. In particolare, viene previsto che in ogni caso, non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria (così come tra l`altro sta accadendo proprio per l`IRAP, al vaglio della Corte di Giustizia UE che deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità della stessa con la normativa europea, cfr. IRAP – illegittimità comunitaria del 18 marzo 2005).

4693-Decreto Legge 17 giugno 2005, n.106.pdfApri
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