SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo per l`emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche”” (DDL 2243 ter/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento – risultante dallo stralcio, deliberato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del DDL 2243/S (recante “Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”” approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati) – con alcune modifiche.
Si tratta in particolare delle seguenti:
Art. 1
Viene previsto che la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», sia volta a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti non solo nei confronti dei cittadini, come originariamente previsto, ma anche delle imprese.
Anche con riferimento ai principi e ai criteri direttivi individuati per l`esercizio della delega, viene introdotto il riferimento alle imprese. In particolare, viene estesa la responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti della PA e dei concessionari della riscossione ai casi di indebite richieste di pagamento nei confronti delle imprese (e non solo dei cittadini).
Emend. 1.200 a firma di Parlamentari
Art. 2
Viene previsto nell`ambito dei criteri e principi direttivi per l`esercizio della delega, l`effettivo utilizzo, da parte della PA, delle tecnologie telematiche previste dal Codice dell`amministrazione digitale nelle comunicazioni con i cittadini e le imprese anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze, e questo al fine di garantire agli utenti l`accesso più rapido alle informazioni e ai servizi.
Emend. 2.200 e 2.300 a firma di Parlamentari
Art. 2
Viene ampliato il novero dei principi e criteri direttivi per l`esercizio della delega con le seguenti previsioni:
– prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano un`adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi;
– individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, ad alcune specifiche tipologie procedimentali: piani e programmi adottati per disciplinare l`attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;
– prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli, della effettiva tutela del rischio, nonchè del coordinamento dell`azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali;
– prevedere che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;
– prevedere, una razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese, assicurando tra l`altro:
– il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell`esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
– la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
– l`individuazione dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l`utilità e l`efficacia;
– l`informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
– estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;
– garantire l`uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.
Emend. 2.12 (testo 2) e 2.700 (testo 3) a firma di Parlamentari
Il provvedimento delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini e delle imprese. La suddetta delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Con apposite disposizioni vengono individuati i princìpi e criteri direttivi per l`esercizio della delega.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.