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Quando non distintamente contabilizzati, i fabbricati classificabili in D e privi di rendita catastale sono assoggettati ad ICI in base alla rendita degli immobili similari e non secondo le scritture contabili. Cosi' la Cassazione con la Sent. 16916-05

Archivio, Fiscalità e incentivi

ICI – Base imponibile per i fabbricati strumentali non distintamente contabilizzati

30 Novembre 2005
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Le percentuali massime di utilizzo del credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (di cui all`art.8, della legge 388/2000 e successive modificazioni), relative agli impieghi avviati prima dell`8 luglio 2002, vanno incrementate per gli anni 2003, 2004 e 2005, tenuto conto delle diverse Delibere CIPE (da ultimo, la n.34 del 27 maggio 2005) che, nel corso del tempo, hanno stanziato nuovi fondi a copertura del beneficio.
Così precisa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 51/E del 29 novembre 2005.
Come noto, sulla disciplina del beneficio, è intervenuto, tra l`altro, l`art. 62 della legge 289/2002, che, in particolare al comma 1, lett. a), ha in sostanza stabilito che i contribuenti che hanno avviato gli investimenti agevolati prima dell`8 luglio 2002 dovevano sospendere l`utilizzo in compensazione del beneficio a decorrere dal 13 novembre 2002, per riprenderlo a partire dal 10 aprile 2003, nel rispetto di determinate percentuali massime annuali, fissate dal successivo D.M. 2 aprile 2003 in misura pari al 10% per il 2003 ed al 6% per gli anni successivi.
Sulla misura di dette percentuali massime annuali è poi intervenuta, dapprima la Delibera CIPE n.23 del 2003, e poi, in recepimento della stessa, il D.M. 6 agosto 2003 che ha disposto l`incremento dal 10% al 49% della misura massima di credito utilizzabile nel 2003, con riferimento agli investimenti avviati prima dell`8 luglio 2002 e realizzati entro il 31 dicembre 2002. Per gli anni successivi è stata, invece, confermata la percentuale del 6% già fissata dal precedente D.M. 2 aprile 2003.
La possibilità di incrementare ulteriormente tali percentuali massime è stata stabilita da due diverse e successive Delibere CIPE, con le quali sono stati stanziati gli specifici fondi a copertura della maggiorazione del beneficio. Si tratta, in particolare della:
Ø Delibera CIPE n.19 del 29 settembre 2004, che ha ridotto i tempi di utilizzo del credito per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti (avviati prima dell`8 luglio 2002) nel 2002 e nel 2003, consentendo, per i primi, una riduzione da 10 a 5 anni dei tempi complessivi di utilizzo e, per i secondi, l`aumento della quota di compensazione dal 6% al 39% per l`anno 2004;
Ø Delibera CIPE n.34 del 27 maggio 2005, che ha ulteriormente accelerato i tempi di utilizzo con riferimento al credito d`imposta relativo agli investimenti realizzati nel 2002, 2003 e 2004, elevando per il 2005 le percentuali massime di compensazione del medesimo beneficio.
Con la citata Circolare n.51/E/2005, l`Agenzia delle Entrate fornisce ora, in adempimento a tali Delibere, il prospetto per gli anni 2003, 2004 e 2005 delle percentuali massime annuali di utilizzo del credito d`imposta spettante in relazione agli investimenti avviati[1] prima dell`8 luglio 2002, differenziate a seconda dell`anno di realizzazione degli stessi:


[1] Si ricorda che l`investimento si intende “avviato””, ad esempio con la stipula e la registrazione del preliminare d`acquisto (per approfondimenti si rimanda al documento Credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Nuovi chiarimenti ministeriali del 6 giugno 2003 ed alla C.M. n.32/E/2003 alla stessa allegata).

4704-Circolare n. 51-E del 29 novembre 2005.pdfApri
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