è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Politiche dell`Unione europea della Camera dei Deputati il disegno di legge recante “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011“ (
DDL 4623/C– Relatore l`On. Marco Maggioni del Gruppo parlamentare LNP).
Il provvedimento disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee in conformità a quanto stabilito dalla Legge 11/05 recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””.
In particolare, viene conferita al Governo la delega per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
Gli Schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell`allegato B dovranno essere trasmessi, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato per l`espressione del parere di competenza, mentre, per i provvedimenti delegati attuativi delle direttive di cui all`allegato A, tale parere è prescritto soltanto nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
La delega dovrà essere esercitata entro il termine di due mesi antecedenti alla scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, entro tre mesi dall`entrata in vigore della legge comunitaria. In caso di direttive che non prevedono un termine di recepimento l`esercizio della delega viene previsto entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento il Governo potrà adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri di delega, norme integrative e correttive degli stessi.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” in virtù della quale lo Stato può adottare in via sostitutiva i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Nel testo vengono, inoltre, dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio delle deleghe dirette all`attuazione della normativa comunitaria, analoghi a quelli già indicati nelle precedenti leggi comunitarie, tra cui:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell`Unione europea comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega.
Viene, altresì, conferita al Governo una delega ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti dell`Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Tra le direttive da recepire si segnalano:
nell`Allegato A:
– 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell`edilizia (scadenza 9 luglio 2012);
nell`Allegato B:
– 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);
– Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell`Unione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
– 2010/18/UE del Consiglio, dell`8 marzo 2010, che attua l`accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (scadenza 8 marzo 2012);
– 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l`applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell`inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
– 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (scadenza 27 febbraio 2012);
– 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull`applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un`attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (scadenza 5 agosto 2012);
– 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre 2012);
– 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell`inquinamento) – (scadenza 7 gennaio 2013);
– 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (scadenza 1o gennaio 2013).
Il disegno di legge verrà esaminato, come da prassi, congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell`Italia all`Unione europea per il 2010.